UMBERTO DI SAVOIA PRINCIPE DI PIEMONTE LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO In virtu' dell'autorita', a Noi delegata; Visto il R. decreto 28 giugno 1928, n. 1703; Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Art. 1. Il comune di Talamello, aggregato con R. decreto 28 giugno 1928, n. 1703, al comune di Mercatino Marecchia, e' ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo. Il Prefetto di Pesaro sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvedera' al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Talamello e Mercatino Marecchia.