UMBERTO DI SAVOIA 
                        PRINCIPE DI PIEMONTE 
                   LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO 
 
  In virtu' dell'autorita' a noi delegata; 
  Visto il R. Decreto 20 maggio 1928, n. 1195; 
  Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; 
  Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio  1945,  n.
58; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta del Ministro Segretario  di  Stato  per  gli  affari
dell'interno; 
  Abbiamo sanzioniato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  I comuni di Settimo S. Pietro e  Maracalagonis,  aggregati  con  R.
decreto  20  maggio  1928,  n.  1195,  al  comuni  di  Sinnai,   sono
ricostituiti con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore
del decreto medesimo. 
  Il   Prefetto   di   Cagliari,   sentita   la   Giunta    provincie
amministrativa, provvedera' al regolamento dei rapporti  patrimoniali
e finanziari fra i comuni  di  Settimo  S.  Pietro,  Maracalagonis  e
Sinnai.