IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO Visto il regio decreto 21 giugno 1939, n. 1127, contenente ii testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzioni industriali; Visto il regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244, col quale fu approvato il testo delle disposizioni regolamentari in materia di brevetti per invenzioni industriali; Visto il regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, recante il testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per modelli industriali; Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1354, contenente il testo delle disposizioni regolamentari in materia di brevetti per modelli industriali; Visto il regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, contenente il testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per marchi di impresa; Visto il regio decreto 20 marzo 1913, n. 526, col quale viene approvato il regolamento per l'esecuzione della legge 30 agosto 1868, n. 4577, sui marchi e segni distintivi di fabbrica; Visto il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 169, convertito nella legge 29 dicembre 1927, n. 2701, con cui fui data esecuzione nel regno ai due atti internazionali stipulati all'Aja il 6 novembre 1925; fra l'Italia e altri Stati che modificarono rispettivamente la convenzione di Unione di Parigi del 20 marzo 1883, per la protezione della proprieta' industriale e l'accordo di Madrid del 14 aprile 1891, concernente la registrazione internazionale dei marchi di fabbrica, e di commercio; Visto il regio decreto 8 luglio 1938, n. 1415, con cui furono approvati i testi della legge di guerra e di neutralita'; Visto il regio decreto-legge 3 aprile 1941, n. 396, convertito nella legge; 23 febbraio 1942, n. 230, recante disposizioni sulle licenze legali d'uso ed altre disposizioni di eccezione in materia di brevetti per invenzioni, modelli e marchi; Visto il comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri, concernente lo stato di guerra con la Germania, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del regno n. 5, dell' 11 gennaio 1945; Visto il comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri, concernente lo stato di guerra con il Giappone, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del regno n. 96, dell' 11 agosto 1945; Visto il decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49, concernente la cessazione dello stato di guerra e passaggio della legislazione di guerra ai quella di pace; Visti gli articoli 3 e 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, relativo all'Assemblea per la nuova costituzione dello Stato; al giuramento dei membri del governo; ed alla facolta' del governo di emanare norme giuridiche; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta dei Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per le finanze, per la grazia e giustizia e per l'Africa italiana; HA SANZIONATO E PROMULGA: Art. 1. I termini stabiliti dalle leggi, dai regolamenti e dalle convenzioni internazionali in vigore, relative all'acquisto ed alla conservazione di diritti di brevetto per invenzione industriale, per modelli di utilita', per modelli e disegni ornamentali e per marchi di impresa, non ancora scaduti alla data del 31 agosto 1939, o il cui inizio risale a tale giorno o ad una data successiva, sono prorogati sino ad un anno dal giorno di entrata in vigore del presente decreto, salvo quanto e disposto negli articoli seguenti.