IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

  Visto il regio decreto 21 giugno 1939, n. 1127, contenente ii testo
delle  disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzioni
industriali;
  Visto  il  regio  decreto  5 febbraio  1940,  n. 244,  col quale fu
approvato  il  testo  delle  disposizioni regolamentari in materia di
brevetti per invenzioni industriali;
  Visto  il  regio  decreto 25 agosto 1940, n. 1411, recante il testo
delle  disposizioni  legislative  in  materia di brevetti per modelli
industriali;
  Visto  il  regio  decreto  31 ottobre  1941, n. 1354, contenente il
testo  delle  disposizioni  regolamentari  in materia di brevetti per
modelli industriali;
  Visto  il regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, contenente il testo
delle  disposizioni  legislative in materia di brevetti per marchi di
impresa;
  Visto  il  regio  decreto  20 marzo  1913,  n. 526, col quale viene
approvato il regolamento per l'esecuzione della legge 30 agosto 1868,
n. 4577, sui marchi e segni distintivi di fabbrica;
  Visto  il  regio  decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 169, convertito
nella  legge  29 dicembre  1927, n. 2701, con cui fui data esecuzione
nel  regno ai due atti internazionali stipulati all'Aja il 6 novembre
1925;  fra l'Italia e altri Stati che modificarono rispettivamente la
convenzione  di Unione di Parigi del 20 marzo 1883, per la protezione
della  proprieta'  industriale  e  l'accordo  di Madrid del 14 aprile
1891,  concernente  la  registrazione  internazionale  dei  marchi di
fabbrica, e di commercio;
  Visto  il  regio  decreto  8 luglio  1938,  n. 1415, con cui furono
approvati i testi della legge di guerra e di neutralita';
  Visto  il  regio  decreto-legge  3 aprile  1941, n. 396, convertito
nella  legge;  23 febbraio  1942,  n. 230, recante disposizioni sulle
licenze legali d'uso ed altre disposizioni di eccezione in materia di
brevetti per invenzioni, modelli e marchi;
  Visto  il  comunicato  della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
concernente  lo  stato  di  guerra  con la Germania, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del regno n. 5, dell' 11 gennaio 1945;
  Visto  il  comunicato  della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
concernente  lo  stato  di  guerra  con il Giappone, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del regno n. 96, dell' 11 agosto 1945;
  Visto  il  decreto  legislativo  luogotenenziale  8 febbraio  1946,
n. 49,  concernente  la  cessazione dello stato di guerra e passaggio
della legislazione di guerra ai quella di pace;
  Visti  gli  articoli  3 e 6 del decreto legislativo luogotenenziale
16 marzo   1946,   n. 98,   relativo   all'Assemblea   per  la  nuova
costituzione  dello  Stato;  al giuramento dei membri del governo; ed
alla facolta' del governo di emanare norme giuridiche;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta dei Ministro per l'industria e per il commercio, di
concerto con i Ministri per gli affari esteri, per le finanze, per la
grazia e giustizia e per l'Africa italiana;

                      HA SANZIONATO E PROMULGA:

                               Art. 1.

  I   termini   stabiliti   dalle  leggi,  dai  regolamenti  e  dalle
convenzioni  internazionali  in vigore, relative all'acquisto ed alla
conservazione  di diritti di brevetto per invenzione industriale, per
modelli  di  utilita', per modelli e disegni ornamentali e per marchi
di impresa, non ancora scaduti alla data del 31 agosto 1939, o il cui
inizio  risale a tale giorno o ad una data successiva, sono prorogati
sino ad un anno dal giorno di entrata in vigore del presente decreto,
salvo quanto e disposto negli articoli seguenti.