UMBERTO DI SAVOIA 
                        PRINCIPE DI PIEMONTE 
                   LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
  Visto il R. decreto 21 aprile 1927, n. 709; 
  Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; 
  Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio  1945,  n.
58; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta del Ministro Segretario  di  Stato  per  gli  affari
dell'interno; 
  Abbiamo sanzionato e promulgato quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  Il comune di Anacapri, aggregato con R. Decreto 21 aprile 1927,  n.
709, a  quello  di  Capri,  e'  ricostituito  con  la  circoscrizione
preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo. 
  Il   Prefetto   di   Napoli,   sentita   la   Giunta    provinciale
amministrativa, provvedera' al regolamento dei rapporti  patrimoniali
e finanziari fra i comuni di Capri e di Anacapri.