IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

  Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
  Visto  l'art. 4  del  decreto  legislativo  Presidenziale 19 giugno
1946, n. 1;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

                      HA SANZIONATO E PROMULGA:

                               Art. 1.

  E' autorizzato l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in
vigore,  delle  imposte e delle tasse di ogni specie, e il versamento
nelle  Casse  dello  Stato,  delle  somme  e  dei proventi dovuti per
l'esercizio  finanziario dal 1° luglio 1946 al 30 giugno 1947, giusta
lo  stato  di  previsione  per  l'entrata annesso al presente decreto
(tabella A).
  E'  altresi'  autorizzata  l'emanazione dei provvedimenti necessari
per  rendere  esecutivi i ruoli delle imposte dirette per l'esercizio
medesimo.