IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Visto l'art. 4 del decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro; HA SANZIONATO E PROMULGA: Art. 1. E' autorizzato l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle imposte e delle tasse di ogni specie, e il versamento nelle Casse dello Stato, delle somme e dei proventi dovuti per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1946 al 30 giugno 1947, giusta lo stato di previsione per l'entrata annesso al presente decreto (tabella A). E' altresi' autorizzata l'emanazione dei provvedimenti necessari per rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette per l'esercizio medesimo.