UMBERTO DI SAVOIA PRINCIPE DI PIEMONTE LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; Visto l'art. 8 dello Statuto del Regno; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia; Abbiamo decretato e decretiamo: Art. 1. Sono condonate le pene inflitte e da infliggere per i reati di omessa consegna agli ammassi del grano, dell'orzo e dell'olio del raccolto 1943 e del raccolto 1944, quando il fatto e' stato commesso in territorio sottoposto all'occupazione tedesca, nel periodo compreso tra l' 8 settembre 1943 e il giorno in cui ha avuto inizio, nel territorio stesso, l'amministrazione militare alleata.