UMBERTO DI SAVOIA 
                        PRINCIPE DI PIEMONTE 
                   LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
  Visto l'art. 8 dello Statuto del Regno; 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato  per  la  grazia  e
giustizia; 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Sono condonate le pene inflitte e da  infliggere  per  i  reati  di
omessa consegna agli ammassi del grano,  dell'orzo  e  dell'olio  del
raccolto 1943 e del raccolto 1944, quando il fatto e' stato  commesso
in  territorio  sottoposto  all'occupazione  tedesca,   nel   periodo
compreso tra l' 8 settembre 1943 e il giorno in cui ha avuto  inizio,
nel territorio stesso, l'amministrazione militare alleata.