IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

  Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
  Visto  l'art. 4  del  decreto  legislativo  Presidenziale 19 giugno
1946, n. 1;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

                      HA SANZIONATO E PROMULGA:

                               Art. 1.

  E'  autorizzato  il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie
del   Ministero   dei  trasporti,  per  l'esercizio  finanziario  dal
1° luglio  1946  al  30 giugno  1947,  in  conformita' dello stato di
previsione annesso al presente decreto.