UMBERTO DI SAVOIA
                        PRINCIPE DI PIEMONTE
                   LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata;
  Visto   il  decreto  legislativo  Luogotenenziale  27 luglio  1944,
n. 159, e successive integrazioni;
  Visto  il  decreto  legislativo  Luogotenenziale  1° febbraio 1945,
n. 58;
  Visto   il  decreto  legislativo  Luogotenenziale  31 maggio  1945,
n. 364;
  Visto   il  decreto  legislativo  Luogotenenziale  31 agosto  1945,
n. 573;
  Visto  il  decreto  legislativo  Luogotenenziale 22 settembre 1945,
n. 623;
  Visto  l'art. 4  del  decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944,
n. 151;
  Udito il parere della Consulta Nazionale;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Presidente  dei Consiglio dei Ministri, Primo
Ministro Segretario di Stato, di concerto con tutti i Ministri;
  Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

  Alle disposizioni del decreto legislativo Luogotenenziale 31 maggio
1945, n. 364, sono sostituite le seguenti;

                               Art. 1.

  Fermo    il    disposto   dell'art. 9   del   decreto   legislativo
Luogotenenziale  27 luglio 1944, n. 159, i beni dei condannati per il
delitto previsto dall'art. 2 del decreto stesso sono confiscati.
  Sono  altresi' confiscati, in tutto od in parte, tenuto conto della
gravita'  del fatto e delle circostanze di cui al primo e terzo comma
dell'art 7 del decreto predetto, i beni dei condannati per alcuno dei
delitti  previsti dal primo e secondo comma dell'art. 3 e dall'art. 5
del decreto stesso.
  La  confisca  ordinata  dall'autorita' giudiziaria che pronuncia la
condanna.  Nei  casi  di  confisca  parziale, l'Autorita' giudiziaria
determina i singoli beni da confiscare.
  Qualora,  la  sentenza  di condanna sia gia' intervenuta al momento
della  entrata  in  vigore  dei  presente  decreto,  la  confisca  e'
disposta,  su  richiesta  del  Ministro per le finanze, con ordinanza
dell'Autorita' giudiziaria che ha pronunziato la condanna.
  Qualora  l'azione  penale  sia  estinta,  la  confisca disposta, su
richiesta del Ministro per le finanze, dal Tribunale penale nella cui
circoscrizione  e' situato il bene o e' situata la maggiore parte dei
beni  da  confiscare.  Il  Tribunale provvede, previa citazione degli
eredi,   i   quali  possono  farsi  assistere  da  un  difensore,  il
provvedimento  e'  dato con ordinanza in camera di consiglio ed ed e'
soggetto  a  ricorso  per cassazione, Il ricorso deciso dalla Sezione
della  Suprema  Corte  di cassazione indicata nell'art. 6 del decreto
legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159.
  Le richieste di confisca gia' avanzate dall'Alto Commissario per le
sanzioni   contro  il  fascismo,  a  norma  dell'art. 1  del  decreto
legislativo  Luogotenenziale  31 maggio 1945, n. 364, seguono il loro
corso.