UMBERTO DI SAVOIA PRINCIPE DI PIEMONTE LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, e successive integrazioni; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 31 maggio 1945, n. 364; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 573; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 22 settembre 1945, n. 623; Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Udito il parere della Consulta Nazionale; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente dei Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con tutti i Ministri; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Alle disposizioni del decreto legislativo Luogotenenziale 31 maggio 1945, n. 364, sono sostituite le seguenti; Art. 1. Fermo il disposto dell'art. 9 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, i beni dei condannati per il delitto previsto dall'art. 2 del decreto stesso sono confiscati. Sono altresi' confiscati, in tutto od in parte, tenuto conto della gravita' del fatto e delle circostanze di cui al primo e terzo comma dell'art 7 del decreto predetto, i beni dei condannati per alcuno dei delitti previsti dal primo e secondo comma dell'art. 3 e dall'art. 5 del decreto stesso. La confisca ordinata dall'autorita' giudiziaria che pronuncia la condanna. Nei casi di confisca parziale, l'Autorita' giudiziaria determina i singoli beni da confiscare. Qualora, la sentenza di condanna sia gia' intervenuta al momento della entrata in vigore dei presente decreto, la confisca e' disposta, su richiesta del Ministro per le finanze, con ordinanza dell'Autorita' giudiziaria che ha pronunziato la condanna. Qualora l'azione penale sia estinta, la confisca disposta, su richiesta del Ministro per le finanze, dal Tribunale penale nella cui circoscrizione e' situato il bene o e' situata la maggiore parte dei beni da confiscare. Il Tribunale provvede, previa citazione degli eredi, i quali possono farsi assistere da un difensore, il provvedimento e' dato con ordinanza in camera di consiglio ed ed e' soggetto a ricorso per cassazione, Il ricorso deciso dalla Sezione della Suprema Corte di cassazione indicata nell'art. 6 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159. Le richieste di confisca gia' avanzate dall'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo, a norma dell'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 31 maggio 1945, n. 364, seguono il loro corso.