IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

  Visto  il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98,
Visto  l'art. 4 del decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946,
n. 1;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri.
  Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

                      HA SANZIONATO E PROMULGA:

                           Articolo unico.

  E'  autorizzato  il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie
del  Ministero del commercio con l'estero per l'esercizio finanziario
dai  1° luglio  1946 al 30 giugno 1947, in conformita' dello stato di
previsione annesso al presente decreto.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare come legge dello Stato.

  Dato a Roma addi' 6 settembre 1946

                              DE NICOLA

                                                 DE GASPERI - CORBINO

Visto, il Guardasigilli: GULLO
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 settembre 1946
  Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 156. - GALEANI