IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, Visto l'art. 4 del decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri. Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro; HA SANZIONATO E PROMULGA: Articolo unico. E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero del commercio con l'estero per l'esercizio finanziario dai 1° luglio 1946 al 30 giugno 1947, in conformita' dello stato di previsione annesso al presente decreto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma addi' 6 settembre 1946 DE NICOLA DE GASPERI - CORBINO Visto, il Guardasigilli: GULLO Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 settembre 1946 Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 156. - GALEANI