UMBERTO DI SAVOIA
                        PRINCIPE DI PIEMONTE
                   LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata;
  Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100;
  Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 453;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 21 agosto 1945,
n. 518;
  Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n.
151;
  Visto  il  decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n.
58;
  Udito il parere della Consulta Nazionale;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  per  l'assistenza post-bellica, di concerto con il Ministro
per il tesoro;
  Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

                               Art. 1.

  Ferme  restando le disposizioni che assicurano la conservazione dei
posto  in caso di richiamo alle armi, i dipendenti non di ruolo delle
Amministrazioni  dello  Stato e degli enti Pubblici, hanno diritto ad
essere riassunti in servizio, quando:
    1) siano stati deportati o internati dai fascisti o dai tedeschi;
    2) ovvero siano stati chiamati alle armi per adempiere gli
obblighi  di  leva e successivamente trattenuti in servizio militare,
qualora  abbiano,  anteriormente  alla  chiamata  alle armi, prestato
servizio nell'Amministrazione almeno per un anno;
    3)  ovvero  abbiano  abbandonato il servizio per partecipare alla
lotta   di   liberazione   ed  abbiano  la  qualifica  di  partigiani
combattenti.
  Il  servizio prestato prima del la deportazione o dell'internamento
o  della  chiamata  alle  armi  o  dell'abbandono del servizio non e'
computato agli effetti della riassunzione non spetta al personale non
di   ruolo  che  sia  stato  assunto  in  sostituzione  di  personale
richiamato alle armi.
  Qualora  i  servizi,  cui  erano  addetti  gli  aventi diritto alla
riassunzione,  siano  stati  devoluti  ad  altre  amministrazioni, la
riassunzione deve essere disposta da queste.