UMBERTO DI SAVOIA PRINCIPE DI PIEMONTE LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 453; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518; Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58; Udito il parere della Consulta Nazionale; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per l'assistenza post-bellica, di concerto con il Ministro per il tesoro; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Art. 1. Ferme restando le disposizioni che assicurano la conservazione dei posto in caso di richiamo alle armi, i dipendenti non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato e degli enti Pubblici, hanno diritto ad essere riassunti in servizio, quando: 1) siano stati deportati o internati dai fascisti o dai tedeschi; 2) ovvero siano stati chiamati alle armi per adempiere gli obblighi di leva e successivamente trattenuti in servizio militare, qualora abbiano, anteriormente alla chiamata alle armi, prestato servizio nell'Amministrazione almeno per un anno; 3) ovvero abbiano abbandonato il servizio per partecipare alla lotta di liberazione ed abbiano la qualifica di partigiani combattenti. Il servizio prestato prima del la deportazione o dell'internamento o della chiamata alle armi o dell'abbandono del servizio non e' computato agli effetti della riassunzione non spetta al personale non di ruolo che sia stato assunto in sostituzione di personale richiamato alle armi. Qualora i servizi, cui erano addetti gli aventi diritto alla riassunzione, siano stati devoluti ad altre amministrazioni, la riassunzione deve essere disposta da queste.