UMBERTO DI SAVOIA PRINCIPE DI PIEMONTE LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 36; Visto l'articolo 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1915, n. 58; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro e per l'industria, e il commercio; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Art. 1. Lo Stato Italiano e' responsabile verso i proprietari di beni o interessi, per le perdite e i danni causati da atti irregolari o da omissioni, compiuti dai sequestratori liquidatori, amministratori, o da altre persone, agenti sotto l'autorita' del Governo Italiano o da, esso nominati, in qualsiasi tempo, dall'inizio delle misure del sequestro o di controllo alla reintegrazione del proprietario nei suoi diritti.