UMBERTO DI SAVOIA
                        PRINCIPE DI PIEMONTE
                   LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata;
  Visto  il  decreto  legislativo  Luogotenenziale  1° febbraio 1945,
n. 36;
  Visto  l'articolo  4  del  decreto-legge  Luogotenenziale 25 giugno
1944, n. 151;
  Visto  il  decreto  legislativo  Luogotenenziale  1° febbraio 1915,
n. 58;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri, Primo
Ministro  Segretario  di  Stato  e Ministro per gli affari esteri, di
concerto  con  i  Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro e
per l'industria, e il commercio;
  Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

                               Art. 1.

  Lo  Stato  Italiano  e'  responsabile verso i proprietari di beni o
interessi,  per  le perdite e i danni causati da atti irregolari o da
omissioni,  compiuti dai sequestratori liquidatori, amministratori, o
da altre persone, agenti sotto l'autorita' del Governo Italiano o da,
esso  nominati,  in  qualsiasi  tempo,  dall'inizio  delle misure del
sequestro  o  di  controllo  alla reintegrazione del proprietario nei
suoi diritti.