UMBERTO DI SAVOIA PRINCIPE DI PIEMONTE LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza, sociale, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per l'industria e commercio e per l'agricoltura e foreste; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Art. 1. A decorrere dal primo periodo di paga successivo sulla data di entrata in vigore del presente decreto e in via provvisoria fino a che non sara' provveduto ad una organica disciplina della ripartizione degli oneri contributivi fra datori di lavoro e lavoratori per le varie forme di previdenza e assistenza sociale contemplate dal successivo art. 2, la quota dei contributi dovuta in qualunque settore della attivita' produttiva da parte dei lavoratori ai sensi delle disposizioni vigenti per le forme di previdenza e assistenza predette e corrisposta senza alcun diritto a rivalsa dai datori di lavoro in luogo dei lavoratori stessi e sara' considerata a tale titolo a tutti gli effetti di legge e conteggiata sulla retribuzione ai lordo.