UMBERTO DI SAVOIA
                        PRINCIPE DI PIEMONTE
                   LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata;
  Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
  Visto  il  decreto  legislativo  Luogotenenziale  1° febbraio 1945,
n. 58;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza, sociale,
di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze,
per  il  tesoro,  per  l'industria  e commercio e per l'agricoltura e
foreste;
  Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

                               Art. 1.

  A  decorrere  dal  primo  periodo  di paga successivo sulla data di
entrata  in  vigore  del presente decreto e in via provvisoria fino a
che   non   sara'   provveduto   ad  una  organica  disciplina  della
ripartizione   degli  oneri  contributivi  fra  datori  di  lavoro  e
lavoratori  per  le  varie  forme  di previdenza e assistenza sociale
contemplate  dal successivo art. 2, la quota dei contributi dovuta in
qualunque  settore della attivita' produttiva da parte dei lavoratori
ai  sensi  delle  disposizioni  vigenti  per le forme di previdenza e
assistenza  predette  e corrisposta senza alcun diritto a rivalsa dai
datori di lavoro in luogo dei lavoratori stessi e sara' considerata a
tale  titolo  a  tutti  gli  effetti  di  legge  e  conteggiata sulla
retribuzione ai lordo.