IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

  Visto  il Regio decreto 3 giugno 1943, n. 598, che approva il testo
unico  delle leggi in materia d'imposta straordinaria sui profitti di
guerra;
  Visto   il  decreto  legislativo  luogotenenziale  10 agosto  1944,
n. 199;
  Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del Ministro per le finanze di concerto con quelli
per la grazia e giustizia e per il tesoro;

                      HA SANZIONATO E PROMULGA

                               Art. 1.

  Sono  abrogati  gli  articoli  1,  2  e  3  del decreto legislativo
luogotenenziale 101 agosto 1944, n. 199.
  Per  l'applicazione  di sanzioni in materia d'imposta straordinaria
sui   profitti   di   guerra  e  di  speculazione  valgono  le  norme
dell'art. 23  del  testo  unico  approvato con regio decreto 3 giugno
1943, n. 698.