IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO Visto il Regio decreto 3 giugno 1943, n. 598, che approva il testo unico delle leggi in materia d'imposta straordinaria sui profitti di guerra; Visto il decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 199; Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze di concerto con quelli per la grazia e giustizia e per il tesoro; HA SANZIONATO E PROMULGA Art. 1. Sono abrogati gli articoli 1, 2 e 3 del decreto legislativo luogotenenziale 101 agosto 1944, n. 199. Per l'applicazione di sanzioni in materia d'imposta straordinaria sui profitti di guerra e di speculazione valgono le norme dell'art. 23 del testo unico approvato con regio decreto 3 giugno 1943, n. 698.