IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

  Visto  il  decreto  legislativo  luogotenenziale 5 ottobre 1944, n.
249;
  Visto  il  decreto  legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n.
668;
  Visto il decreto legislativo Presidenziale 25 giugno 1946, n. 12;
  Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  le  finanze, di concerto con i
Ministri per il tesoro e per la grazia e giustizia;

                      HA SANZIONATO E PROMULGA:

                               Art. 1.

  L'art.  2,  n. 1, del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre
1944,  n.  249, per quanto si riferisce alla nomina, alla carriera od
alla  cessazione dal servizio del personale di enti rispetto ai quali
lo  Stato  abbia  partecipato  alla  formazione  del  capitale  od al
finanziamento, si applica:
    a)  ai  provvedimenti  che  concernono  i  dipendenti di societa'
collegate,  il  cui  capitale sia totalmente costituito da societa' o
enti  pubblici  nei  quali  lo  Stato  partecipa, almeno per la meta'
dell'importo, alla formazione del capitale;
    b)  ai  provvedimenti  che  concernono  i  dipendenti di societa'
collegate,  il  cui  capitale sia costituito, almeno per la meta' del
suo  importo,  da  societa'  o enti pubblici nei quali lo stato ha la
totalita' del capitale sociale.