IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249; Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 668; Visto il decreto legislativo Presidenziale 25 giugno 1946, n. 12; Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la grazia e giustizia; HA SANZIONATO E PROMULGA: Art. 1. L'art. 2, n. 1, del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, per quanto si riferisce alla nomina, alla carriera od alla cessazione dal servizio del personale di enti rispetto ai quali lo Stato abbia partecipato alla formazione del capitale od al finanziamento, si applica: a) ai provvedimenti che concernono i dipendenti di societa' collegate, il cui capitale sia totalmente costituito da societa' o enti pubblici nei quali lo Stato partecipa, almeno per la meta' dell'importo, alla formazione del capitale; b) ai provvedimenti che concernono i dipendenti di societa' collegate, il cui capitale sia costituito, almeno per la meta' del suo importo, da societa' o enti pubblici nei quali lo stato ha la totalita' del capitale sociale.