IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO Visto il regio decreto-legge 14 giugno 1923, n. 1281, sull'ordinamento della Guardia di finanza, e successive modificazioni; Vista la legge 29 gennaio 1942, n. 64, recante modificazioni alle leggi di ordinamento della Guardia di finanza; Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 ; Visto il decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 165, riguardante modificazioni alla legge 29 gennaio 1942, n. 64, sul reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza; Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze, d'intesa con il Ministro per il tesoro; HA SANZIONATO E PROMULGA: Art. 1. La lettera a) dell'art. 1, n. 2, del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 165, e' sostituita dalla seguente: "a) per due terzi delle nomine da effettuare annualmente, gli aspiranti muniti dei diplomi di maturita' classica o scientifica e di abilitazione rilasciati dagli istituti tecnici commerciali, agrari, industriali, per geometri, per nautici e da istituti magistrali, che alla data del 31 ottobre dell'anno in cui e' bandito il concorso, abbiano compiuto il 18° anno di eta' e non superato il 23°".