IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

  Visto   il   regio   decreto-legge   14   giugno   1923,  n.  1281,
sull'ordinamento    della    Guardia   di   finanza,   e   successive
modificazioni;
  Vista  la  legge 29 gennaio 1942, n. 64, recante modificazioni alle
leggi di ordinamento della Guardia di finanza;
  Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n.
151 ;
  Visto il decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 165,
riguardante  modificazioni  alla  legge  29  gennaio 1942, n. 64, sul
reclutamento  degli  ufficiali in servizio permanente effettivo della
Guardia di finanza;
 Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  le  finanze,  d'intesa  con il
Ministro per il tesoro;

                      HA SANZIONATO E PROMULGA:

                               Art. 1.

  La   lettera   a)  dell'art.  1,  n.  2,  del  decreto  legislativo
luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 165, e' sostituita dalla seguente:
  "a)  per  due  terzi  delle  nomine  da effettuare annualmente, gli
aspiranti muniti dei diplomi di maturita' classica o scientifica e di
abilitazione  rilasciati  dagli istituti tecnici commerciali, agrari,
industriali,  per geometri, per nautici e da istituti magistrali, che
alla  data  del  31  ottobre dell'anno in cui e' bandito il concorso,
abbiano compiuto il 18° anno di eta' e non superato il 23°".