IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

  Visto    il    regio   decreto-legge   14 giugno   1923,   n. 1281,
sull'ordinamento della Guardia di finanza e successive modificazioni;
  Vista la legge 7 giugno 1937, n. 913;
  Vista la legge 20 marzo 1940, n. 234;
  Vista la legge 4 agosto 1942, n. 915;
  Visto  l'art. 4  del  decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944,
n. 151;
  Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  le finanze, di concerto con il
Ministro per il tesoro;

                      HA SANZIONATO E PROMULGA:

                               Art. 1.

  I  finanzieri  che al 31 dicembre 1945 abbiano compiuto sedici anni
di  servizio  utili per l'avanzamento e siano in possesso degli altri
requisiti  prescritti dalle disposizioni vigenti, saranno promossi al
grado di appuntato entro il 1946.