IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO Visto il regio decreto-legge 14 giugno 1923, n. 1281, sull'ordinamento della Guardia di finanza e successive modificazioni; Vista la legge 7 giugno 1937, n. 913; Vista la legge 20 marzo 1940, n. 234; Vista la legge 4 agosto 1942, n. 915; Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro; HA SANZIONATO E PROMULGA: Art. 1. I finanzieri che al 31 dicembre 1945 abbiano compiuto sedici anni di servizio utili per l'avanzamento e siano in possesso degli altri requisiti prescritti dalle disposizioni vigenti, saranno promossi al grado di appuntato entro il 1946.