IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO Visti gli articoli 52 a), b), e 53 del testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 3 settembre 1936, n. 2900, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1387; Visto il regio decreto 10 giugno 1937, n. 2727, con il quale e' stata stabilita la ripartizione dei Consigli anzidetti in quattro classi; Visto il regio decreto-legge 11 luglio 1941, n. 971, che approva le tariffe dei diritti di segreteria dei Consigli provinciali delle corporazioni; Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, relativo alla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia ed alla istituzione delle Camere di commercio, industria ed agricoltura, nonche' degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria; Visti gli articoli 3 e 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, relativo all'assemblea per la nuova costituzione dello Stato, al giuramento dei membri del governo ed alla facolta' del governo di emanare norme giuridiche; Vista, la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio, di concerto con il Ministro per le finanze; HA SANZIONATO E PROMULGA: Art. 1. Le tariffe dei diritti di segreteria che possono riscuotere le Camere di commercio, industria ed agricoltura, e gli Uffici provinciali del commercio e dell'industria, ai sensi del regio decreto-legge 11 luglio 1941, n. 971, sono elevate al triplo.