IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

  Visti  gli articoli 52 a), b), e 53 del testo unico delle leggi sui
Consigli  e  sugli  Uffici  provinciali  dell'economia, approvato con
regio  decreto  20  settembre  1934,  n. 2011, e modificato con regio
decreto-legge  3  settembre  1936,  n. 2900, convertito nella legge 7
giugno 1937, n. 1387;
  Visto  il  regio  decreto  10 giugno 1937, n. 2727, con il quale e'
stata  stabilita  la  ripartizione  dei Consigli anzidetti in quattro
classi;
  Visto il regio decreto-legge 11 luglio 1941, n. 971, che approva le
tariffe  dei  diritti  di  segreteria  dei Consigli provinciali delle
corporazioni;
  Visto  il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n.
315,   relativo   alla  soppressione  dei  Consigli  e  degli  Uffici
provinciali   dell'economia  ed  alla  istituzione  delle  Camere  di
commercio, industria ed agricoltura, nonche' degli Uffici provinciali
del commercio e dell'industria;
  Visti gli articoli 3 e 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16
marzo  1946,  n. 98, relativo all'assemblea per la nuova costituzione
dello  Stato,  al  giuramento dei membri del governo ed alla facolta'
del governo di emanare norme giuridiche;
  Vista, la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per l'industria ed il commercio, di
concerto con il Ministro per le finanze;

                      HA SANZIONATO E PROMULGA:

                               Art. 1.

  Le  tariffe  dei  diritti  di  segreteria che possono riscuotere le
Camere   di   commercio,  industria  ed  agricoltura,  e  gli  Uffici
provinciali  del  commercio  e  dell'industria,  ai  sensi  del regio
decreto-legge 11 luglio 1941, n. 971, sono elevate al triplo.