IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO Visto il regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, che approva il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia, modificato con il regio decreto-legge 3 giugno 1937, n. 1000 e con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1387; Visto il decreto-legge luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia ed istituzione delle Camere di commercio, industria ed agricoltura, nonche' degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria; Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418, sulla determinazione della misura dell'imposta dovuta ai Consigli provinciali delle corporazioni; Visti gli articoli 3 e 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, relativo all'assemblea per la nuova costituzione dello Stato, al giuramento dei membri del governo, ed alla facolta' del governo di emanare norme giuridiche; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio, di concerto col Ministro per le finanze; HA SANZIONATO E PROMULGA: Art. 1. Il limite massimo dell'aliquota di imposta viene elevato al triplo di quello stabilito per ciascuna Camera di commercio, industria ed agricoltura dall'art. 1 regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418. L'aliquota risultante dal nuovo limite massimo non puo', pero', in ogni caso, superare il 5%