IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

  Visto  il  regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, che approva il
testo  unico  delle  leggi  sui  Consigli  e sugli Uffici provinciali
dell'economia,  modificato  con il regio decreto-legge 3 giugno 1937,
n.  1000 e con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, convertito
nella legge 7 giugno 1937, n. 1387;
  Visto  il  decreto-legge luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315,
sulla   soppressione   dei   Consigli   e  degli  Uffici  provinciali
dell'economia  ed istituzione delle Camere di commercio, industria ed
agricoltura,   nonche'  degli  Uffici  provinciali  del  commercio  e
dell'industria;
  Visto   il   regio   decreto   31  ottobre  1941,  n.  1418,  sulla
determinazione   della   misura   dell'imposta   dovuta  ai  Consigli
provinciali delle corporazioni;
  Visti gli articoli 3 e 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16
marzo  1946,  n. 98, relativo all'assemblea per la nuova costituzione
dello  Stato,  al giuramento dei membri del governo, ed alla facolta'
del governo di emanare norme giuridiche;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per l'industria ed il commercio, di
concerto col Ministro per le finanze;

                      HA SANZIONATO E PROMULGA:

                               Art. 1.

  Il  limite massimo dell'aliquota di imposta viene elevato al triplo
di  quello  stabilito  per ciascuna Camera di commercio, industria ed
agricoltura dall'art. 1 regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418.
  L'aliquota  risultante dal nuovo limite massimo non puo', pero', in
ogni caso, superare il 5%