IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

  Visto  il  decreto-legge  luogotenenziale  25 maggio 1919, n. 1009,
convertito  nella legge 19 maggio 1922, n. 727, recante provvedimenti
per agevolare l'inizio e l'esercizio delle piccole industrie;
  Visto  il  regio  decreto  8 ottobre  1925,  che  istituisce l'Ente
nazionale per le piccole industrie;
  Visto  il  regio  decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1490, convertito
nella legge 18 dicembre 1927, n. 2545, concernente lo stanziamento di
fondi   per   l'organizzazione  tecnica,  produttiva,  commerciale  e
creditizia delle piccole industrie;
  Visti  il regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2334, convertito
nella  legge  15 dicembre  1927,  n. 2542  e  la legge 29 marzo 1928,
n. 631, riguardanti provvedimenti a favore delle piccole industrie;
  Visti  gli  articoli  3 e 6 del decreto legislativo luogotenenziale
16 marzo   1946,   n. 98,   relativo  all'  assemblea  per  la  nuova
costituzione  dello  Stato,  al  giuramento dei membri del governo ed
alla facolta' del governo di emanare norme giuridiche;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per l'industria ed il commercio, di
concerto con quello per il tesoro;

                      HA SANZIONATO E PROMULGA:

                               Art. 1.

  Il   contributo  dello  Stato  nelle  spese  per  il  funzionamento
dell'Ente  nazionale  per  l'artigianato  e  le piccole industrie, e'
stabilito per l'esercizio finanziario 1945-46, in L. 4.500.000.