IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 maggio 1919, n. 1009, convertito nella legge 19 maggio 1922, n. 727, recante provvedimenti per agevolare l'inizio e l'esercizio delle piccole industrie; Visto il regio decreto 8 ottobre 1925, che istituisce l'Ente nazionale per le piccole industrie; Visto il regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1490, convertito nella legge 18 dicembre 1927, n. 2545, concernente lo stanziamento di fondi per l'organizzazione tecnica, produttiva, commerciale e creditizia delle piccole industrie; Visti il regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2334, convertito nella legge 15 dicembre 1927, n. 2542 e la legge 29 marzo 1928, n. 631, riguardanti provvedimenti a favore delle piccole industrie; Visti gli articoli 3 e 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, relativo all' assemblea per la nuova costituzione dello Stato, al giuramento dei membri del governo ed alla facolta' del governo di emanare norme giuridiche; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio, di concerto con quello per il tesoro; HA SANZIONATO E PROMULGA: Art. 1. Il contributo dello Stato nelle spese per il funzionamento dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie, e' stabilito per l'esercizio finanziario 1945-46, in L. 4.500.000.