IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

  Visto  il  decreto  legislativo  luogotenenziale 21 agosto 1945, n.
523;
  Visto  il  decreto  legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n.
788;
  Visto  il  decreto  legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n.
50;
  Visto il regio decreto legislativo 30 maggio 1946, n. 552;
  Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
 Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  Sulla proposta del Ministro per il lavoro, e la previdenza sociale;
di concerto con i Ministri per il tesoro, per l'industria e commercio
e per la grazia e giustizia;

                      HA SANZIONATO E PROMULGA:

                               Art. 1.

  La disposizione dell'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale
8   febbraio   1946,   n.  50,  contenente  norme  per  i  lavoratori
dell'industria  dell'Alta  Italia,  modificato  con  regio decreto 20
maggio  1946,  n. 371, continua ad avere effetto fino al 30 settembre
1946.
  Sono altresi' prorogate fino alla stessa data le altre disposizioni
del  decreto  legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 50, non
aventi  diretto riferimento con lo sblocco parziale dei licenziamenti
di cui all'art. 3 dello stesso decreto.