IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 523; Visto il decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788; Visto il decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 50; Visto il regio decreto legislativo 30 maggio 1946, n. 552; Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro, e la previdenza sociale; di concerto con i Ministri per il tesoro, per l'industria e commercio e per la grazia e giustizia; HA SANZIONATO E PROMULGA: Art. 1. La disposizione dell'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 50, contenente norme per i lavoratori dell'industria dell'Alta Italia, modificato con regio decreto 20 maggio 1946, n. 371, continua ad avere effetto fino al 30 settembre 1946. Sono altresi' prorogate fino alla stessa data le altre disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 50, non aventi diretto riferimento con lo sblocco parziale dei licenziamenti di cui all'art. 3 dello stesso decreto.