IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

  Visto   il   regio   decreto   16 marzo  1942,  n. 267,  contenente
disposizioni    sul    fallimento,    sul    concordato   preventivo,
sull'amministrazione   controllata   e   sulla   liquidazione  coatta
amministrativa;
  Visto  l'art. 4  del  decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944,
n. 151;
  Visto il decreto-legge Presidenziale 18 giugno 1946, n. 1;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Ministro  Segretario di Stato per la grazia e
giustizia;

                      HA SANZIONATO E PROMULGA:

                               Art. 1.

  Il   ruolo   degli  amministratori  giudiziari  e'  soppresso.  Gli
incarichi  gia'  spettanti  agli  amministratori predetti a norma del
regio  decreto  16 marzo  1942,  n. 267, sono conferiti agli iscritti
negli  albi  degli  avvocati,  dei  procuratori,  degli  esercenti in
economia e commercio e dei ragionieri.
  Tuttavia,  per motivi da indicarsi nel provvedimento di nomina, gli
incarichi  medesimi  possono  essere  conferiti  a professionisti non
iscritti  negli  albi di cui al comma precedente ovvero a persone non
iscritte in alcun albo professionale.
  Per  quanto  concerne  gli  incarichi diversi da quelli suindicati,
nulla  e' innovato alle disposizioni riguardanti i consulenti tecnici
ed a quelle degli ordinamenti professionali.