IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, contenente disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo, sull'amministrazione controllata e sulla liquidazione coatta amministrativa; Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Visto il decreto-legge Presidenziale 18 giugno 1946, n. 1; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia; HA SANZIONATO E PROMULGA: Art. 1. Il ruolo degli amministratori giudiziari e' soppresso. Gli incarichi gia' spettanti agli amministratori predetti a norma del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono conferiti agli iscritti negli albi degli avvocati, dei procuratori, degli esercenti in economia e commercio e dei ragionieri. Tuttavia, per motivi da indicarsi nel provvedimento di nomina, gli incarichi medesimi possono essere conferiti a professionisti non iscritti negli albi di cui al comma precedente ovvero a persone non iscritte in alcun albo professionale. Per quanto concerne gli incarichi diversi da quelli suindicati, nulla e' innovato alle disposizioni riguardanti i consulenti tecnici ed a quelle degli ordinamenti professionali.