IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

  Visto  il  regio  decreto-legge  12 maggio 1938, n. 794, Convertito
nella  legge  9 gennaio 1939, n. 380, concernente la disciplina delle
funzioni di vigilanza e di controllo in materia valutaria;
  Visto  il  regio  decreto  2  giugno  1944,  n. 150, concernente la
soppressione del Ministero per gli scambi e per le valute;
  Visto  il  decreto  legislativo  luogotenenziale 5 ottobre 1944, n.
310,  che trasferisce al Ministero del tesoro i servizi valutari gia'
di competenza del Ministero per gli scambi e per le valute;
  Visto  il  decreto  legislativo  luogotenenziale 17 maggio 1945, n.
331, concernente la costituzione dell'Ufficio italiano dei cambi e la
soppressione dell'istituto nazionale per i cambi con l'estero;
  Visto il decreto legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
 Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
  Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;
  Ritenuto  che all'Ufficio italiano dei cambi sono stati demandati i
compiti  di  vigilanza  e  di  controllo  in  materia valutaria, gia'
affidati all'istituto nazionale per i cambi con l'estero;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

                      HA SANZIONATO E PROMULGA:

                           Articolo unico.

  All'Ufficio italiano dei cambi per l'espletamento delle funzioni di
vigilanza  e  di controllo in materia valutaria affidategli col regio
decreto-legge  12  maggio  1938,  n.  794,  convertito  nella legge 9
gennaio  1939, n. 380, e corrisposto un contributo annuo nella misura
che  verra'  determinata  annualmente con decreto del Ministro per il
tesoro,  il  quale  ha  altresi' la facolta' di provvedere in ciascun
esercizio finanziario, con suo decreto, all'iscrizione della relativa
somma nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare come legge dello Stato.

  Dato a Roma, addi' 23 agosto 1946

                              DE NICOLA

                                                      NENNI - CORBINO

                                                      Visto,       il
Guardasigilli: GULLO
                                                        Registrato
  alla Corte dei conti, addi' 26 settembre 1946
                                                        Atti      del
  Governo, registro n. 1, foglio n. 132. - VENTURA