IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

  Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
  Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n 98;
  Visto  l'art. 4  del  decreto  legislativo  Presidenziale 19 giugno
1946, n. 1;
  Visto  il regio decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 273, e sentita la
Corte dei conti;
  Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 172,
che  modifica  tra  l'altro  l'art. 56  del regio decreto 18 novembre
1923,  n. 2440,  concernente  disposizioni  sull'amministrazione  del
patrimonio e la contabilita' generale dello Stato;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

                      HA SANZIONATO E PROMULGA:

                               Art. 1.

  Per il pagamento delle retribuzioni al personale non di ruolo delle
Amministrazioni  dello  Stato  e degli aggi ai distributori secondari
dei  valori di bollo e' autorizzato, in deroga all'art. 56, penultimo
comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, modificato con il
decreto    legislativo   luogotenenziale   26 marzo   1946,   n. 175,
l'emissione  di  aperture  di  credito per un importo non superiore a
L. 10.000.000,  sempre  che  non  sia  possibile  provvedere mediante
l'emissione di mandati diretti.