IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n 98; Visto l'art. 4 del decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1; Visto il regio decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 273, e sentita la Corte dei conti; Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 172, che modifica tra l'altro l'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e la contabilita' generale dello Stato; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il tesoro; HA SANZIONATO E PROMULGA: Art. 1. Per il pagamento delle retribuzioni al personale non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato e degli aggi ai distributori secondari dei valori di bollo e' autorizzato, in deroga all'art. 56, penultimo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, modificato con il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 175, l'emissione di aperture di credito per un importo non superiore a L. 10.000.000, sempre che non sia possibile provvedere mediante l'emissione di mandati diretti.