IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO Veduto il regio decreto-legge 20 novembre 1934, n. 1838, convertito nella legge 8 aprile 1935, n. 794, con il quale venne autorizzata l'emissione di buoni del Tesoro novennali 4 per cento, scadenti il 15 dicembre 1943 ; Veduti il regio decreto-legge 28 agosto 1935, n. 1614, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 102 e la legge 14 marzo 1940, n. 230, in base ai quali venne emessa una serie speciale di buoni del Tesoro novennali 5 per cento, con scadenza al 1° settembre 1944; Veduti il regio decreto-legge 2 marzo 1944, n. 71 e il decreto legislativo luogotenenziale 7 ottobre 1944, n. 269, concernenti, tra l'altro, il pagamento degli interessi di ritardo sui buoni del Tesoro novennali 4 percento, scaduti il 15 dicembre 1943 e 5 per cento, scaduti il 1° settembre 1944, e non potuti tempestivamente rimborsare per difficolta' causate dallo stato di guerra; Ritenuta l'opportunita' di dettare nuove norme per una piu' ampia e integrale applicazione dei principi enunciati dal regio decreto-legge 2 marzo 1944, n. 71, regolando al tempo stesso altri casi in cui le difficolta' anzidette siano state di ostacolo al rimborso dei buoni del Tesoro delle specie sopra considerate; Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro segretario di Stato per il tesoro; HA SANZIONATO E PROMULGA: Art. 1. In applicazione dell'art. 2 del regio decreto-legge 2 marzo 1944, n. 71, sull'importo dei buoni del Tesoro novennali scaduti il 15 dicembre 1943 e di quelli scaduti il 1° settembre 1944, saranno corrisposti gli interessi nella misura annua, rispettivamente del 4% e del 5% in ogni caso in cui le tesorerie, presso le quali siano stati depositati i buoni ai fini del rimborso, fossero impedite di ritirare le contromatrici corrispondenti dalle tesorerie, che le avevano in custodia, per impossibilita' di comunicazioni ovvero per mancanza o scarsa sicurezza dei trasporti.