IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

  Veduto il regio decreto-legge 20 novembre 1934, n. 1838, convertito
nella  legge  8  aprile  1935, n. 794, con il quale venne autorizzata
l'emissione di buoni del Tesoro novennali 4 per cento, scadenti il 15
dicembre 1943 ;
  Veduti  il  regio decreto-legge 28 agosto 1935, n. 1614, convertito
nella  legge 9 gennaio 1936, n. 102 e la legge 14 marzo 1940, n. 230,
in  base ai quali venne emessa una serie speciale di buoni del Tesoro
novennali 5 per cento, con scadenza al 1° settembre 1944;
  Veduti  il  regio  decreto-legge  2  marzo 1944, n. 71 e il decreto
legislativo  luogotenenziale 7 ottobre 1944, n. 269, concernenti, tra
l'altro, il pagamento degli interessi di ritardo sui buoni del Tesoro
novennali  4  percento,  scaduti  il  15 dicembre 1943 e 5 per cento,
scaduti il 1° settembre 1944, e non potuti tempestivamente rimborsare
per difficolta' causate dallo stato di guerra;
  Ritenuta l'opportunita' di dettare nuove norme per una piu' ampia e
integrale applicazione dei principi enunciati dal regio decreto-legge
2  marzo  1944, n. 71, regolando al tempo stesso altri casi in cui le
difficolta'  anzidette  siano state di ostacolo al rimborso dei buoni
del Tesoro delle specie sopra considerate;
  Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
  Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  Sulla proposta del Ministro segretario di Stato per il tesoro;

                      HA SANZIONATO E PROMULGA:

                               Art. 1.

  In  applicazione  dell'art. 2 del regio decreto-legge 2 marzo 1944,
n.  71,  sull'importo  dei  buoni  del Tesoro novennali scaduti il 15
dicembre  1943  e  di  quelli  scaduti  il 1° settembre 1944, saranno
corrisposti  gli interessi nella misura annua, rispettivamente del 4%
e  del  5%  in  ogni  caso in cui le tesorerie, presso le quali siano
stati  depositati  i  buoni ai fini del rimborso, fossero impedite di
ritirare  le  contromatrici  corrispondenti  dalle  tesorerie, che le
avevano  in  custodia, per impossibilita' di comunicazioni ovvero per
mancanza o scarsa sicurezza dei trasporti.