IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 
 
  Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; 
  Visto l'articolo 4  del  decreto-legge  luogotenenziale  25  giugno
1944, n. 151; 
  Visto l'art. 60 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta del  Ministro  per  il  lavoro  e  della  previdenza
sociale, di concerto, con i Ministri per la grazia e giustizia e  per
il tesoro; 
 
                      HA SANZIONATO E PROMULGA: 
 
                               Art. 1. 
 
  Il compenso da liquidarsi dal presidente del tribunale agli arbitri
previsti dall'art. 60 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765,  non
puo' essere inferiore, per i primi due, a  lire  duecentocinquanta  e
non superiore  a  lire  cinquecento,  e  per  il  terzo  arbitro  non
inferiore a lire trecento e non superiore a lire ottocento. 
  Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo  a  quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'  inserto
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare come legge dello Stato. 
 
  Dato a Roma, addi' 23 agosto 1946 
 
                              DE NICOLA 
 
                                             DE GASPERI - D'ARAGONA - 
                                                      GULLO - CORBINO 
 
Visto, il Guardasigilli: GULLO 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 settembre 1946 
  Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 137. - VENTURA