UMBERTO DI SAVOIA
                        PRINCIPE DI PIEMONTE
                   LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

  In virtu' dell' autorita' a Noi delegata;
  Visto  il  R.  decreto  11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento
gerarchico   delle   Amministrazioni   dello   Stato   e   successive
modificazioni;
  Visto  il  R.  decreto  30  dicembre  1923,  n.  2960,  sullo stato
giuridico degli impiegati civili dello Stato;
  Visti  il  testo  unico  delle leggi e delle norme giuridiche sulla
rappresentanza  e  difesa  in giudizio dello Stato e sull'ordinamento
dell'Avvocatura  dello  Stato e relativo regolamento, approvati con i
Regi decreti 30 ottobre 1933, nn. 1611 e 1612;
  Visto   il   R.   decreto  13  gennaio  1941,  n.  120,  contenente
modificazioni all'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato;
  Visto  il decreto legislativo Luogotenenziale 14 marzo 1945, n. 83,
con il quale sono state trasformate in Corti di appello le Sezioni di
Corti di appello di Perugia e di Potenza;
  Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
  Visto  il  decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n.
58;
  Udito il parere del Consiglio di Stato;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri, Primo
Ministro  Segretario  di  Stato,  di  concerto con il Ministro per la
grazia e giustizia e con il Ministro per il tesoro;
  Abbiamo decretato e decretiamo:

                               Art. 1.

  Il  secondo  comma dell'art. 18 del testo unico delle leggi e delle
norme  giuridiche  sulla  rappresentanza  e  difesa in giudizio dello
Stato  e  sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con
R. decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e' sostituito dal seguente:
  "Le   Avvocature   distrettuali  dello  Stato  sono  in  numero  di
diciannove  con  sede  in  Ancona,  Aquila,  Bari,  Bologna, Brescia,
Cagliari,  Catania,  Catanzaro,  Firenze,  Genova,  Messina,  Milano,
Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Torino, Trieste e Venezia".