UMBERTO DI SAVOIA PRINCIPE DI PIEMONTE LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO In virtu' dell' autorita' a Noi delegata; Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni; Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato; Visti il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato e relativo regolamento, approvati con i Regi decreti 30 ottobre 1933, nn. 1611 e 1612; Visto il R. decreto 13 gennaio 1941, n. 120, contenente modificazioni all'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 marzo 1945, n. 83, con il quale sono state trasformate in Corti di appello le Sezioni di Corti di appello di Perugia e di Potenza; Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia e con il Ministro per il tesoro; Abbiamo decretato e decretiamo: Art. 1. Il secondo comma dell'art. 18 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con R. decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e' sostituito dal seguente: "Le Avvocature distrettuali dello Stato sono in numero di diciannove con sede in Ancona, Aquila, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Torino, Trieste e Venezia".