IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Vista le deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per il tesoro; HA SANZIONATO E PROMULGA: Art. 1. E' concesso un "Premio straordinario della Repubblica" al sotto notato personale il cui rapporto d'impiego o di lavoro sia in vigore alla data del 26 luglio 1946: a) personale civile e salariato dello Stato, di ruolo e non di ruolo, compresi gli insegnanti non di ruolo, ancorche' richiamato alle armi ovvero prigioniero di guerra. Sono esclusi dal premio tutti coloro nei cui confronti non sussista un vero e proprio rapporto d'impiego o di lavoro a carattere continuativo con la pubblica amministrazione. Sono altresi' compresi i personali dipendenti del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 marzo 1946, n. 357, con le esclusioni di cui sopra. Ai supplenti di cui all'art. 4 del decreto medesimo, il premio sara' corrisposto dai ricevitori o gerenti dai quali dipendono e ai quali sara' rimborsata la relativa spesa dall'Amministrazione postale e telegrafica; b) personale militare delle Forze armate (escluso, peraltro, quello in servizio di leva) ufficiali, sottufficiali, graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza e degli altri Corpi organizzati militarmente al servizio dello Stato, ancorche' prigionieri di guerra (od internati) all'estero. Per i prigionieri di guerra (od internati) all'estero, il premio e' corrisposto alle rispettive famiglie con le modalita' previste dall'art. 41 del regio decreto 19 maggio 1941, n. 583. L'ammontare del premio e' stabilito nelle seguenti misure: lire tremila nette da ogni ritenuta, ai dipendenti in godimento delle quote complementari dell'indennita' di carovita previste dal quinto e dall'ultimo comma dell'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, ovvero dell'indennita' speciale prevista dall'art. 91 del regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458 e successive modificazioni ed estensioni; lire millecinquecento, nette da ogni ritenuta, ai dipendenti sprovvisti delle suindicate quote complementari della indennita' di carovita, ovvero della accennata indennita' speciale. I sopracitati importi sono ridotti alla meta' per il personale che alla data del 26 luglio 1946 sia in godimento di razione viveri in natura od in contanti.