IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

  Visto  l'art. 4  del  decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944,
n. 151;
  Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
  Vista le deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro per il tesoro;

                      HA SANZIONATO E PROMULGA:

                               Art. 1.

  E'  concesso  un  "Premio  straordinario della Repubblica" al sotto
notato  personale il cui rapporto d'impiego o di lavoro sia in vigore
alla data del 26 luglio 1946:
    a) personale  civile  e  salariato dello Stato, di ruolo e non di
ruolo,  compresi  gli  insegnanti  non di ruolo, ancorche' richiamato
alle armi ovvero prigioniero di guerra. Sono esclusi dal premio tutti
coloro  nei  cui  confronti  non  sussista un vero e proprio rapporto
d'impiego  o  di  lavoro  a  carattere  continuativo  con la pubblica
amministrazione.
    Sono altresi' compresi i personali dipendenti del Ministero delle
poste  e  delle  telecomunicazioni  di  cui  al  decreto  legislativo
luogotenenziale  21 marzo  1946,  n. 357,  con  le  esclusioni di cui
sopra. Ai supplenti di cui all'art. 4 del decreto medesimo, il premio
sara'  corrisposto  dai ricevitori o gerenti dai quali dipendono e ai
quali sara' rimborsata la relativa spesa dall'Amministrazione postale
e telegrafica;
    b) personale  militare  delle  Forze  armate  (escluso, peraltro,
quello  in  servizio  di  leva)  ufficiali, sottufficiali, graduati e
militari  di  truppa  dell'Arma  dei  carabinieri,  della  Guardia di
finanza  e  degli  altri  Corpi  organizzati militarmente al servizio
dello   Stato,   ancorche'   prigionieri  di  guerra  (od  internati)
all'estero.
    Per  i prigionieri di guerra (od internati) all'estero, il premio
e'  corrisposto  alle  rispettive  famiglie con le modalita' previste
dall'art. 41 del regio decreto 19 maggio 1941, n. 583.
  L'ammontare del premio e' stabilito nelle seguenti misure:
    lire  tremila  nette da ogni ritenuta, ai dipendenti in godimento
delle  quote  complementari  dell'indennita' di carovita previste dal
quinto  e  dall'ultimo  comma  dell'art. 2  del  decreto  legislativo
luogotenenziale  21 novembre  1945,  n. 722,  ovvero  dell'indennita'
speciale  prevista  dall'art. 91  del regio decreto 31 dicembre 1928,
n. 3458 e successive modificazioni ed estensioni;
    lire  millecinquecento,  nette  da  ogni  ritenuta, ai dipendenti
sprovvisti  delle  suindicate quote complementari della indennita' di
carovita, ovvero della accennata indennita' speciale.
  I  sopracitati importi sono ridotti alla meta' per il personale che
alla  data  del  26 luglio 1946 sia in godimento di razione viveri in
natura od in contanti.