IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

  Visto   il   decreto   11 novembre   1923,   n. 2395  e  successive
modificazioni;
  Visto  il  testo  unico  delle  leggi  degli  ufficiali e agenti di
pubblica sicurezza 31 agosto 1907, n. 690;
  Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
  Visto il regio decreto 17 novembre 1932, n. 1595;
  Vista la legge 26 gennaio 1942, n. 39;
  Visti  il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 e il
decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro
per l'interno, di concerto con il Ministro per il tesoro;

                      HA SANZIONATO E PROMULGA:

                               Art. 1.

  Il Ministero dell'interno e' autorizzato ad effettuare un concorso,
per  titoli, per l'ammissione in soprannumero, di 100 vice commissari
aggiunti di pubblica sicurezza (gruppo A, grado 11°).
  Detti  100 posti in soprannumero saranno riassorbiti con le vacanze
che  si verificheranno nei ruoli dei funzionari di pubblica sicurezza
anche  per  effetto  di  eventuali  aumenti  nell'organico  del ruolo
medesimo.
  Il  concorso  e' riservato a coloro che esplichino in atto mansioni
di  funzionario  di  pubblica  sicurezza  per  nomina  o conferma, in
qualsiasi  grado, ottenuta con disposizione delle Autorita', Alleate,
o   con   decreto   prefettizio  o  con  provvedimento  dei  Comitati
provinciali di liberazione nazionale, nonche' gli impiegati di gruppo
C  in  servizio  nella  pubblica  sicurezza,  ai  quali  siano  state
conferite  o confermate, con i medesimi provvedimenti, le mansioni di
funzionario di pubblica sicurezza.
  Gli  aspiranti debbono essere in possesso del diploma di licenza di
istituto medio superiore ed inoltre debbono possedere tutti gli altri
requisiti  richiesti  dall'articolo  1  del regio decreto 30 dicembre
1923,  n. 2960, per i funzionari di pubblica sicurezza nonche' quelli
speciali relativi alla eta' ed alla statura, richiesti dagli articoli
11  e  12 del regolamento 20 agosto 1909, n. 666, per gli ufficiali e
agenti di pubblica sicurezza e successive modificazioni.