UMBERTO DI SAVOIA
                        PRINCIPE DI PIEMONTE
                   LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata;
  Visto  il  R. decreto 12 luglio 1934, n. 2312, che approva il testo
unico  delle disposizioni legislative sull'ordinamento della Cassa di
previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari;
  Visto  il  R.  decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, convertito nella
legge 9 gennaio 1939, n. 41, che approva l'ordinamento della Cassa di
previdenza per le pensioni agli impiegati degli Enti locali;
  Vista  la  legge  6 luglio 1939, n. 1035, che approva l'ordinamento
della Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari;
  Vista  la  legge 6 febbraio 1941, n. 176, concernente l'ordinamento
del Monte pensioni per gli insegnanti elementari;
  Vista  la  legge  25 luglio 1941, n. 934, concernente l'ordinamento
della  Cassa  di  previdenza  per le pensioni ai salariati degli Enti
locali;
  Visto  il  decreto  legislativo  Luogotenenziale  22 febbraio 1945,
n. 38;
  Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
  Visto  il  decreto  legislativo  Luogotenenziale  1° febbraio 1945,
n. 58;
  Sentito il parere della Consulta Nazionale;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del Ministro Segretario di Stato per il tesoro, di
concerto  con  i  Ministri  Segretari di Stato per l'interno, per gli
affari  esteri, per la grazia e giustizia, per la pubblica istruzione
e per l'Africa Italiana;
  Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

                               Art. 1.

  Ai  titolari  di  pensioni liquidate o da liquidarsi a carico degli
Istituti  di  previdenza  amministrati dalla Direzione generale della
Cassa  depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza e' concesso
un assegno di contingenza nella misura di:
    a) lire 10.800 annue lorde ai titolari di pensioni dirette e lire
9600  annue  lorde  ai  titolari di pensioni indirette a carico delle
Casse  di  previdenza  per le pensioni dei sanitari degli impiegati e
dei salariati degli Enti locali e degli ufficiali giudiziari;
    b) lire  6000  annue lorde ai titolari di pensioni dirette e lire
4800 annue lorde ai titolari di pensioni indirette a carico del Monte
pensioni per gli insegnanti elementari.