IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO Visto il regio decreto-legge 14 gennaio 1943, n. 22; Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 6; Visto il decreto legislativo luogotenenziale 3 agosto 1944, n. 230; Visto il decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 187; Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 496; Visti il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 e il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per la guerra e per il tesoro; HA SANZIONATO E PROMULGA: Art. 1. Agli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e ai funzionari di pubblica sicurezza e' concessa un'indennita' speciale giornaliera di pubblica sicurezza, cumulabile con le altre indennita', nella seguente misura: generali di brigata e questori di 1ª classe . . . . . . . . .L. 50 colonnelli e questori di 2ª classe . . . . . . . . . . . . . .L. 50 tenenti colonnelli, maggiori, vice questori, commissari capi e commissari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .L. 45 capitani e commissari aggiunti . . . . . . . . . . . . . . . .L. 40 tenenti e vice commissari. . . . . . . . . . . . . . . . . . .L. 35 sottotenenti e vice commissari aggiunti. . . . . . . . . . . .L. 35 La stessa indennita' e' concessa, per i gradi corrispondenti, agli ufficiali dell'Arma dei carabinieri; per il grado di generale di divisione e' fissata nella misura di L. 55.