IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

  Visto il regio decreto-legge 14 gennaio 1943, n. 22;
  Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 6;
  Visto il decreto legislativo luogotenenziale 3 agosto 1944, n. 230;
  Visto il decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1944,
n. 187;
  Visto  il  decreto  legislativo  luogotenenziale 12 aprile 1946, n.
496;
  Visti  il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 e il
decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro
per  l'interno,  di  concerto  con  i Ministri per la guerra e per il
tesoro;

                      HA SANZIONATO E PROMULGA:

                               Art. 1.

  Agli  ufficiali  del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e ai
funzionari  di  pubblica sicurezza e' concessa un'indennita' speciale
giornaliera   di   pubblica   sicurezza,   cumulabile  con  le  altre
indennita', nella seguente misura:

  generali  di brigata e questori di 1ª classe . . . . . . . . .L. 50
  colonnelli e questori di 2ª classe . . . . . . . . . . . . . .L. 50
  tenenti colonnelli, maggiori, vice questori, commissari capi e
commissari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .L. 45
  capitani e commissari aggiunti . . . . . . . . . . . . . . . .L. 40
  tenenti e vice commissari. . . . . . . . . . . . . . . . . . .L. 35
  sottotenenti e vice commissari aggiunti. . . . . . . . . . . .L. 35

  La  stessa indennita' e' concessa, per i gradi corrispondenti, agli
ufficiali  dell'Arma  dei  carabinieri;  per  il grado di generale di
divisione e' fissata nella misura di L. 55.