UMBERTO DI SAVOIA 
                        PRINCIPE DI PIEMONTE 
                   LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
  Visto il R. decreto-legge 7 aprile  1942,  n.  322,  recante  norme
sulla disciplina della costituzione, dell'aumento di capitale e della
emissione di obbligazioni delle societa' per azioni, convertito,  con
modificazioni, nella legge 11 luglio 1942, n. 884; 
  Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n.
151; 
  Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio  1945,  n.
58; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta del Ministro per  l'industria  e  il  commercio,  di
concerto col Ministro per la grazia e giustizia e col Ministro per il
tesoro; 
  Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  L'art. 1 del R. decreto-legge 7 aprile 1942,  n.  322,  convertito,
con modificazioni, nella legge 11 luglio 1942, n. 884, e'  modificato
come segue: 
 
  Sino  al  31  dicembre  1946  sono  subordinate   alla   preventiva
autorizzazione del Ministro  per  l'industria  e  il  commercio,  che
provvede di concerto col Ministro per il tesoro, le  costituzioni  di
societa' aventi per oggetto l'esercizio di una attivita'  commerciale
con capitale non inferiore a cento milioni di lire. 
  Sono pure subordinati alla suddetta autorizzazione gli  aumenti  di
capitale e le emissioni di obbligazioni delle societa'  stesse,  che,
se pure deliberati o da effettuarsi in piu' riprese dopo l'entrata in
vigore del presente decreto, raggiungano nel complesso  la  somma  di
cento milioni di lire. 
  In ogni caso, sono soggette all'autorizzazione predetta gli aumenti
di capitale e le emissioni di  obbligazioni  delle  societa'  le  cui
azioni sono ammesse alla quotazione di borsa. 
  E' salva l'applicazione del R. decreto-legge  17  luglio  1937,  n.
1400 e successive modificazioni, riflettenti la difesa del  risparmio
e la disciplina del credito.