UMBERTO DI SAVOIA PRINCIPE DI PIEMONTE LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; Visto il R. decreto-legge 7 aprile 1942, n. 322, recante norme sulla disciplina della costituzione, dell'aumento di capitale e della emissione di obbligazioni delle societa' per azioni, convertito, con modificazioni, nella legge 11 luglio 1942, n. 884; Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto col Ministro per la grazia e giustizia e col Ministro per il tesoro; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Art. 1. L'art. 1 del R. decreto-legge 7 aprile 1942, n. 322, convertito, con modificazioni, nella legge 11 luglio 1942, n. 884, e' modificato come segue: Sino al 31 dicembre 1946 sono subordinate alla preventiva autorizzazione del Ministro per l'industria e il commercio, che provvede di concerto col Ministro per il tesoro, le costituzioni di societa' aventi per oggetto l'esercizio di una attivita' commerciale con capitale non inferiore a cento milioni di lire. Sono pure subordinati alla suddetta autorizzazione gli aumenti di capitale e le emissioni di obbligazioni delle societa' stesse, che, se pure deliberati o da effettuarsi in piu' riprese dopo l'entrata in vigore del presente decreto, raggiungano nel complesso la somma di cento milioni di lire. In ogni caso, sono soggette all'autorizzazione predetta gli aumenti di capitale e le emissioni di obbligazioni delle societa' le cui azioni sono ammesse alla quotazione di borsa. E' salva l'applicazione del R. decreto-legge 17 luglio 1937, n. 1400 e successive modificazioni, riflettenti la difesa del risparmio e la disciplina del credito.