UMBERTO DI SAVOIA PRINCIPE DI PIEMONTE LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO In virtu' dell'autorita' Noi delegata; Visti gli articoli 5 e 78 dello Statuto del Regno; Visto l'art. 11 del R. decreto 4 novembre 1932, 1423, che disciplina la concessione delle medaglie e della croce di guerra al valor militare; E' salva l'applicazione del R. decreto-legge 17 luglio 1937, n. 1400 e successive modificazioni, riflettenti la difesa del risparmio e la disciplina del credito; Visto l'art. 7 della legge 24 marzo 1932, n. 453, che disciplina la perdita delle decorazioni al valor militare e delle distinzioni onorifiche di guerra; Visto il R. decreto 30 marzo 1933, n. 422, concernente la organizzazione della funzione consultiva in materia di concessione e perdita delle decorazioni al valor militare, e successive modificazioni; Visto il R. decreto 17 ottobre 1941, n. 1410, che estende al tempo di pace la concessione della croce al valor militare; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58; Visto l'art. 2 del R. decreto 3 gennaio 1944, n. 15; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per la guerra, di concerto con i Ministri per il tesoro, per la marina e per l'aeronautica; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. Il presidente della Commissione consultiva militare unica per la concessione e la perdita delle decorazioni al valor militare e' scelto fra gli ufficiali in servizio permanente del Regio esercito aventi grado non inferiore a generale di divisione. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 8 febbraio 1946 UMBERTO DI SAVOIA DE GASPERI - BROSIO - CORBINO - DE COURTEN - CEVOLOTTO Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI Registrato alla Corte dei conti, addi' 10 aprile 1946 Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 122. - FRASCA