IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO Visto il regio decreto-legge 20 dicembre 1937, n. 2213, convertito nella legge 2 maggio 1938, n. 864, contenente norme che regolano l'uso del marchio nazionale obbligatorio per i prodotti ortofrutticoli destinati all'esportazione: Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il commercio estero, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro per le finanze, per l'agricoltura e le foreste, per i trasporti e per l'industria e il commercio; HA SANZIONATO E PROMULGA: Art. 1. Il diritto di L. 0,50 al quintale sull'esportazione della frutta fresca e secca, degli agrumi e degli ortaggi, ancorche' trattisi di merce non soggetta al marchio nazionale, stabilito a favore dell'Istituto nazionale per il commercio estero dall'art. 9 del regio decreto-legge 20 dicembre 1937, n. 2213, convertito nella legge 2 maggio 1938, n. 864, e' aumentato a L. 5 al quintale.