IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 
 
  Visto il regio decreto-legge 20 dicembre 1937, n. 2213,  convertito
nella legge 2 maggio 1938, n.  864,  contenente  norme  che  regolano
l'uso   del   marchio   nazionale   obbligatorio   per   i   prodotti
ortofrutticoli destinati all'esportazione: 
  Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; 
  Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta del Ministro per il commercio  estero,  di  concerto
con i Ministri per la grazia  e  giustizia,  per  il  tesoro  per  le
finanze, per l'agricoltura e  le  foreste,  per  i  trasporti  e  per
l'industria e il commercio; 
 
                      HA SANZIONATO E PROMULGA: 
 
                               Art. 1. 
 
  Il diritto di L. 0,50 al quintale  sull'esportazione  della  frutta
fresca e secca, degli agrumi e degli ortaggi, ancorche'  trattisi  di
merce  non  soggetta  al  marchio  nazionale,  stabilito   a   favore
dell'Istituto nazionale per il commercio estero dall'art. 9 del regio
decreto-legge 20 dicembre 1937, n. 2213,  convertito  nella  legge  2
maggio 1938, n. 864, e' aumentato a L. 5 al quintale.