IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO Visto il regio decreto-legge 8 gennaio 1928, n. 486, con il quale fu estesa all'esportazione del riso nazionale di tipo e denominazione ufficiale l'applicazione del marchio nazionale, convertito nella legge 29 novembre 1928, n. 2842; Visto il regio decreto-legge 26 marzo 1931, n. 587, convertito nella legge 31 dicembre 1931, n. 1845, apportante modificazioni al regio decreto-legge 8 gennaio 1928, n. 486, sull'esportazione del riso; Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Vista la deliberazione del Consiglio del Ministri; Sulla proposta del Ministro per il commercio con l'estero, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per l'agricoltura e le foreste, per i trasporti e per l'industria e il commercio; Ha SANZIONATO E PROMULGA: Art. 1. Il diritto di L. 0,30 per ogni quintale di riso nazionale e greggio, semigreggio e lavorato diretto all'estero, stabilito a favore dell'Istituto nazionale per il commercio estero dall'art. 1 del regio decreto-legge 26 marzo 1931, n. 587, convertito nella legge 31 dicembre 1931, n. 1845, e' aumentato a L. 5 al quintale.