IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 
 
  Visto il regio decreto-legge 8 gennaio 1928, n. 486, con  il  quale
fu estesa all'esportazione del riso nazionale di tipo e denominazione
ufficiale l'applicazione  del  marchio  nazionale,  convertito  nella
legge 29 novembre 1928, n. 2842; 
  Visto il regio decreto-legge 26  marzo  1931,  n.  587,  convertito
nella legge 31 dicembre 1931, n. 1845,  apportante  modificazioni  al
regio decreto-legge 8 gennaio 1928,  n.  486,  sull'esportazione  del
riso; 
  Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; 
  Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; 
  Vista la deliberazione del Consiglio del Ministri; 
  Sulla proposta del Ministro  per  il  commercio  con  l'estero,  di
concerto con i Ministri per la grazia e giustizia,  per  le  finanze,
per il tesoro, per l'agricoltura e le foreste, per i trasporti e  per
l'industria e il commercio; 
 
                      Ha SANZIONATO E PROMULGA: 
 
                               Art. 1. 
 
  Il diritto di L.  0,30  per  ogni  quintale  di  riso  nazionale  e
greggio, semigreggio  e  lavorato  diretto  all'estero,  stabilito  a
favore dell'Istituto nazionale per il commercio  estero  dall'art.  1
del regio decreto-legge 26 marzo 1931, n. 587, convertito nella legge
31 dicembre 1931, n. 1845, e' aumentato a L. 5 al quintale.