IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

  Vistoli  regio  decreto-legge  26 ottobre 1933, n. 1443, convertito
nella  legge  29 gennaio  1934,  n. 332,  con il quale fu estesa all'
esportazione del vino l'applicazione del marchio nazionale;
  Visto il decreto legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
  Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
  Vista la deliberazione del Consiglio del Ministri;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  il  commercio con l'estero, di
concerto  con  i  Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze,
per  il tesoro, per l'agricoltura e le foreste, per i trasporti e per
l'industria o commercio;

                      HA SANZIONATO E PROMULGA:

                               Art. 1.

  Il  diritto  di  L. 0,02  per  bottiglia  o fiasco e di L. 0,20 per
ettolitro   di  vino  in  damigiane,  fusti  o  carri  serbatoio,  da
applicarsi  sulla  complessiva esportazione vinicola, trattisi o meno
di  esportazione  coperta  dal  marchio nazionale, stabilito a favore
dell'Istituto nazionale per il commercio estero dall'art. 8 del regio
decreto  legge  26 ottobre  1933,  n. 1443,  convertito  nella  legge
29 gennaio  1934,  n. 332,  e'  aumentato  a  L. 0.20 per bottiglia o
fiasco  e  a  L. 2  per ettolitro di vino in damigiane, fusti o carri
serbatoio.