IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO Vistoli regio decreto-legge 26 ottobre 1933, n. 1443, convertito nella legge 29 gennaio 1934, n. 332, con il quale fu estesa all' esportazione del vino l'applicazione del marchio nazionale; Visto il decreto legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Vista la deliberazione del Consiglio del Ministri; Sulla proposta del Ministro per il commercio con l'estero, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per l'agricoltura e le foreste, per i trasporti e per l'industria o commercio; HA SANZIONATO E PROMULGA: Art. 1. Il diritto di L. 0,02 per bottiglia o fiasco e di L. 0,20 per ettolitro di vino in damigiane, fusti o carri serbatoio, da applicarsi sulla complessiva esportazione vinicola, trattisi o meno di esportazione coperta dal marchio nazionale, stabilito a favore dell'Istituto nazionale per il commercio estero dall'art. 8 del regio decreto legge 26 ottobre 1933, n. 1443, convertito nella legge 29 gennaio 1934, n. 332, e' aumentato a L. 0.20 per bottiglia o fiasco e a L. 2 per ettolitro di vino in damigiane, fusti o carri serbatoio.