IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 
 
  Visto l'art. 4 del  decreto  legislativo  Presidenziale  19  giugno
1946, n. 1; 
  Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; 
  Visto il regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 165. 
  che reca facilitazioni per il pagamento delle pensioni e  di  altri
assegni a carico del bilancio dello Stato, ed il regio  decreto-legge
24 aprile 1927, n. 677, che detta le norme di attuazione relative; 
  Visto il regio decreto 28 giugno 1933, n. 704, contenente norme per
il funzionamento presso l'Amministrazione  dello  Stato  dei  servizi
inerenti alla liquidazione delle pensioni; 
  Vista la legge 4 agosto 1942, n. 969, contenente norme  provvisorie
per il pagamento nei territorio dello  Stato,  durante  Io  stato  di
guerra, delle pensioni iscritte negli uffici del  Tesoro  dell'Africa
italiana ed il regio decretolegge 27 maggio 1943, n. 564, che estende
tali norme a favore dei pensionati residenti in Libia; 
  Visto il decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 354,
che  proroga  e  revoca  alcuni  provvedimenti  in  dipendenza  della
cessazione dello stato di guerra; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta del Ministri Segretario di Stato per il  tesoro,  di
concerto col Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia; 
 
                      HA SANZIONATO E PROMULGA: 
 
                               Art. 1. 
 
  All'art. 2 del regio decreto-legge 13 febbraio  1927,  n.  165,  e'
aggiunto il seguente comma: 
  "Gli assegnatari che rise riconosciuto in uno dei modi indicati  al
precedente art. 1 ed alla lettera a) del presente art. 2, sono tenuti
a presentare  all'ufficio  ordinatore  della  spesa,  il  certificato
comprovante la esistenza in vita o di stato nubile o vedovile,  entro
i mesi di marzo e di settembre di ciascun, anno.  L'inadempimento  di
detto obbligo fa decadere la validita' della facilitazione  richiesta
per il pagamento degli assegni. 
  La riscossione per delega ha effetto in ogni caso con la produzione
del  certificato   di   vita   o   di   stato   nubile   o   vedovile
dell'assegnatario".