IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO Visto l'art. 4 del decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1; Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Visto il regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 165. che reca facilitazioni per il pagamento delle pensioni e di altri assegni a carico del bilancio dello Stato, ed il regio decreto-legge 24 aprile 1927, n. 677, che detta le norme di attuazione relative; Visto il regio decreto 28 giugno 1933, n. 704, contenente norme per il funzionamento presso l'Amministrazione dello Stato dei servizi inerenti alla liquidazione delle pensioni; Vista la legge 4 agosto 1942, n. 969, contenente norme provvisorie per il pagamento nei territorio dello Stato, durante Io stato di guerra, delle pensioni iscritte negli uffici del Tesoro dell'Africa italiana ed il regio decretolegge 27 maggio 1943, n. 564, che estende tali norme a favore dei pensionati residenti in Libia; Visto il decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 354, che proroga e revoca alcuni provvedimenti in dipendenza della cessazione dello stato di guerra; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministri Segretario di Stato per il tesoro, di concerto col Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia; HA SANZIONATO E PROMULGA: Art. 1. All'art. 2 del regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 165, e' aggiunto il seguente comma: "Gli assegnatari che rise riconosciuto in uno dei modi indicati al precedente art. 1 ed alla lettera a) del presente art. 2, sono tenuti a presentare all'ufficio ordinatore della spesa, il certificato comprovante la esistenza in vita o di stato nubile o vedovile, entro i mesi di marzo e di settembre di ciascun, anno. L'inadempimento di detto obbligo fa decadere la validita' della facilitazione richiesta per il pagamento degli assegni. La riscossione per delega ha effetto in ogni caso con la produzione del certificato di vita o di stato nubile o vedovile dell'assegnatario".