IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

  Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946 n. 98;
  Visto  l'art.  43  del  testo  unico  delle  leggi  e  delle  norme
giuridiche  sulla  rappresentanza  e difesa in giudizio dello Stato e
sull'ordinamento  dell'Avvocatura  dello  stato  approvato  con regio
decreto  30 ottobre 1933, n. 1611, modificato dall'art. 1 della legge
16 novembre 1939, n. 1889;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri, Primo
Ministro Segretario di Stato di concerto coi Ministri per la grazia e
giustizia e per il tesoro;

                              Decreta:

                           Articolo unico.

  L'Avvocatura  dello  Stato  puo'  assumere  la  rappresentanza e la
difesa   della   Associazione   nazioni   le   degli  Enti  economici
dell'agricoltura, nonche' degli Enti stessi in liquidazione, in tutti
i  giudizi attivi e passivi avanti l'autorita' giudiziaria, i collegi
arbitrali e le giurisdizioni amministrative e speciali.

  Il  presente  decreto, munito del sigillo dello Stato sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 6 settembre 1946

                              DE NICOLA

                                              NENNI - GULLO - CORBINO

Visto il guardasigilli: GULLO
Registrato alla corte dei conti addi' 4 ottobre 1946
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 15. - GALEANI