IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946 n. 98; Visto l'art. 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello stato approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, modificato dall'art. 1 della legge 16 novembre 1939, n. 1889; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato di concerto coi Ministri per la grazia e giustizia e per il tesoro; Decreta: Articolo unico. L'Avvocatura dello Stato puo' assumere la rappresentanza e la difesa della Associazione nazioni le degli Enti economici dell'agricoltura, nonche' degli Enti stessi in liquidazione, in tutti i giudizi attivi e passivi avanti l'autorita' giudiziaria, i collegi arbitrali e le giurisdizioni amministrative e speciali. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 6 settembre 1946 DE NICOLA NENNI - GULLO - CORBINO Visto il guardasigilli: GULLO Registrato alla corte dei conti addi' 4 ottobre 1946 Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 15. - GALEANI