UMBERTO DI SAVOIA
                        PRINCIPE DI PIEMONTE
                   LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata;
  Visto  l'art  4  del  decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944,
n. 151;
  Visto  il  decreto  legislativo  Luogotenenziale  1° febbraio 1945,
n. 58;
  Visto  il  R.  decreto-legge  30 ottobre  1924,  n. 1758 e la legge
14 giugno 1928, n. 1384;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto
col Ministro per il tesoro;
  Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

                               Art. 1.

  Al  personale  aggregato  degli  Istituti  di prevenzione e di pena
fornito del trattamento di cui alle tabelle 9, 10 e 11, annesse al R.
decreto 4 aprile 1935, n. 497, viene concesso l'assegno temporaneo di
guerra  di  cui al R. decreto-legge 14 luglio 1941, n. 646, aumentato
in base al R. decreto-legge 8 luglio 1943, n. 610.