UMBERTO DI SAVOIA PRINCIPE DI PIEMONTE LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; Visto l'art 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58; Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758 e la legge 14 giugno 1928, n. 1384; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto col Ministro per il tesoro; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Art. 1. Al personale aggregato degli Istituti di prevenzione e di pena fornito del trattamento di cui alle tabelle 9, 10 e 11, annesse al R. decreto 4 aprile 1935, n. 497, viene concesso l'assegno temporaneo di guerra di cui al R. decreto-legge 14 luglio 1941, n. 646, aumentato in base al R. decreto-legge 8 luglio 1943, n. 610.