UMBERTO DI SAVOIA PRINCIPE DI PIEMONTE LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; Visto il R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 23 maggio 1924, n. 827; Visto il R. decreto 12 luglio 1934, n. 1214, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti; Visto il R. decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 273, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739; Visto il R. decreto-legge 21 giugno 1940, n. 856, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1940, n. 1518, recante norme per la gestione patrimoniale e finanziaria dello Stato in periodo di guerra; Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58; Sentiti il Consiglio di Stato in adunanza generale e la Corte dei conti in sezioni riunite; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di stato, di concerto con il Ministro per il tesoro; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Art. 1. Fino al 30 giugno 1947 sono decuplicati i limiti di spesa stabiliti dagli articoli 5, 6, 8, 9,14, 15, 19, 43 e 56 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, dagli articoli 39, 115, 284 e 299, del R. decreto 23 maggio 1924, n. 827, e dall'art. 18 del R. decreto 12 luglio 1934, n. 1214.