IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

  Visto  l'art.  43  del  testo  unico  delle  leggi  e  delle  norme
giuridiche  sulla  rappresentanza  e difesa in giudizio dello Stato e
sull'ordinamento  dell'Avvocatura  dello  Stato,  approvato con regio
decreto  30 ottobre 1933, n. 1611, modificato dall'art. 1 della legge
16 novembre 1939, n. 1889;
  Visto  il  regio  decreto  16  dicembre 1929, n. 2162, con il quale
l'Associazione  nazionale mutilati ed invalidi di guerra viene eretta
in ente morale;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri, Primo
Ministro  Segretario  di  Stato,  di  concerto con il Ministro per la
grazia  e  giustizia,  il  Ministro  per il tesoro ed il Ministro per
l'assistenza post-bellica;

                              Decreta:

                           Articolo unico.

  L'Avvocatura  dello  Stato  puo'  assumere  la  rappresentanza e la
difesa dell'Associazione nazionale fra mutilati e invalidli di guerra
in tutti i giudizi attivi e passivi avanti l'autorita' giudiziaria, i
collegi arbitrali e le giurisdizioni amministrative e speciali.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 6 settembre 1946

                              DE NICOLA

                                              NENNI - GULLO - CORBINO
                                                             - SERENI

Visto, il Guardasigilli: GULLO
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 4 ottobre 1946
  Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 11. - GALEANI