UMBERTO DI SAVOIA
                        PRINCIPE DI PIEMONTE
                   LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata;
  Visto  il  R.  decreto  15 ottobre  1925, n. 1990, convertito nella
legge 18 marzo 1926, n. 562;
  Visto  il  R. decreto-legge 9 maggio 1926, n. 903, convertito nella
legge 16 giugno 1927, n. 1006;
  Visto  il R. decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 15, convertito nella
legge 18 dicembre 1927, n. 2428;
  Visto  il Codice postale e delle telecomunicazioni approvato con R.
decreto 27 febbraio 1936, n. 645;
  Visto il R. decreto 19 luglio 1941, n. 1198;
  Visti  i  decreti  Ministeriali  20 giugno  1928,  29 aprile 1934 e
21 novembre 1938, sulle tariffe telefoniche;
  Visto e richiamato l'art. 46 (4° comma) delle convenzioni stipulate
con  le  Societa'  concessionarie  del  servizio telefonico pubblico,
approvate con i Regi decreti 23 aprile 1925, nn. 505, 506, 507, 508 e
509;
  Visto  l'art. 4  del  decreto-legge  Luogotenenziale 2 giugno 1944,
n. 151;
  Visto  il  decreto  legislativo  Luogotenenziale  1° febbraio 1945,
n. 58;
  Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 247;
  Sentito il Comitato interministeriale dei prezzi;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del Ministro Segretario di Stato per le poste e le
telecomunicazioni,  di  concerto con i Ministri per il tesoro, per le
finanze e per l'industria e commercio;
  Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

                               Art. 1.

  Le  tariffe  per  le  conversazioni  telefoniche che si svolgono su
linee  interurbane  sono  stabilite,  per  ogni  conversazione di tre
minuti primi, nella misura seguente:

      sulle linee di lunghezza totale fino a 50 km. ............L. 12
      oltre 50 km. fino a 100 km. ..............................L. 24
      oltre 100 km. fino a 200 km. .............................L. 42
      oltre 200 km. fino a 400 km. .............................L. 54
      oltre 400 km. fino a 600 km. .............................L. 66
      oltre 600 km. fino a 800 km. .............................L. 78
      oltre 800 km. fino a 1000 km. ............................L. 96
      oltre 1000 km. ..........................................L. 108