UMBERTO DI SAVOIA PRINCIPE DI PIEMONTE LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; Visto il R. decreto 15 ottobre 1925, n. 1990, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562; Visto il R. decreto-legge 9 maggio 1926, n. 903, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1006; Visto il R. decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 15, convertito nella legge 18 dicembre 1927, n. 2428; Visto il Codice postale e delle telecomunicazioni approvato con R. decreto 27 febbraio 1936, n. 645; Visto il R. decreto 19 luglio 1941, n. 1198; Visti i decreti Ministeriali 20 giugno 1928, 29 aprile 1934 e 21 novembre 1938, sulle tariffe telefoniche; Visto e richiamato l'art. 46 (4° comma) delle convenzioni stipulate con le Societa' concessionarie del servizio telefonico pubblico, approvate con i Regi decreti 23 aprile 1925, nn. 505, 506, 507, 508 e 509; Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 2 giugno 1944, n. 151; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 247; Sentito il Comitato interministeriale dei prezzi; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con i Ministri per il tesoro, per le finanze e per l'industria e commercio; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Art. 1. Le tariffe per le conversazioni telefoniche che si svolgono su linee interurbane sono stabilite, per ogni conversazione di tre minuti primi, nella misura seguente: sulle linee di lunghezza totale fino a 50 km. ............L. 12 oltre 50 km. fino a 100 km. ..............................L. 24 oltre 100 km. fino a 200 km. .............................L. 42 oltre 200 km. fino a 400 km. .............................L. 54 oltre 400 km. fino a 600 km. .............................L. 66 oltre 600 km. fino a 800 km. .............................L. 78 oltre 800 km. fino a 1000 km. ............................L. 96 oltre 1000 km. ..........................................L. 108