UMBERTO DI SAVOIA PRINCIPE DI PIEMONTE LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; Visto l'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 310; Visto l'art. 1 del decreto Luogotenenziale 21 dicembre 1945, n. 881; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58; Sulla proposta del Ministro per la guerra, di concerto con i Ministri per la marina e per l'aeronautica; Abbiamo decretato e decretiamo: Art. 1. Il Tribunale militare territoriale di guerra istituito, ai termini dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 21 dicembre 1945, n. 881, presso il Comando militare territoriale di Udine, ha, fino a nuova disposizione, sede in Padova.