IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO Visto il Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato col regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645; Visto il regio decreto 22 maggio 1944, n. 593; Visto il regio decreto 24 ottobre 1942, n. 1553; Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100 e la legge 4 settembre 1940, n. 1547; Visto l'art. 4 del decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1; Ritenuto opportuno di revocare la facolta' di conferire senza concorso le ricevitorie postali e telegrafiche ed i posti di collettore e di portalettere rurale, per titoli o benemerenze eccezionali; Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quelli per la grazia e giustizia e per il tesoro; Decreta: Articolo unico. Sono abrogate la lettera f) dell'art. 285 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, e la lettera e) dell'articolo 326, modificati con l'art. 2 del regio decreto 24 ottobre 1942, n. 1553, nonche' la lettera d) del secondo comma dell'art. 288, del Codice medesimo, modificato con l'art. 1 del regio decreto 22 maggio 1941, n. 593. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 23 agosto 1946 DE NICOLA NENNI - SCELBA - GULLO - CORBINO Visto, il Guardasigilli: GULLO Registrato alla Corte dei conti, addi' 8 ottobre 1946 Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 27. - FRASCA