IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

  Visto  il  Codice  postale e delle telecomunicazioni, approvato col
regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;
  Visto il regio decreto 22 maggio 1944, n. 593;
  Visto il regio decreto 24 ottobre 1942, n. 1553;
  Visto  l'art. 1,  n. 3,  della  legge  31 gennaio 1926, n. 100 e la
legge 4 settembre 1940, n. 1547;
  Visto  l'art. 4  del  decreto  legislativo  Presidenziale 19 giugno
1946, n. 1;
  Ritenuto  opportuno  di  revocare  la  facolta'  di conferire senza
concorso  le  ricevitorie  postali  e  telegrafiche  ed  i  posti  di
collettore  e  di  portalettere  rurale,  per  titoli  o  benemerenze
eccezionali;
  Sentito  il  Consiglio  di  amministrazione  delle  poste  e  delle
telecomunicazioni;
  Udito il parere del Consiglio di Stato;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di
concerto con quelli per la grazia e giustizia e per il tesoro;

                              Decreta:

                           Articolo unico.

  Sono  abrogate  la  lettera  f)  dell'art. 285 del Codice postale e
delle  telecomunicazioni,  approvato  con  regio  decreto 27 febbraio
1936,  n. 645,  e  la  lettera  e)  dell'articolo 326, modificati con
l'art. 2  del  regio  decreto  24 ottobre  1942,  n. 1553, nonche' la
lettera  d)  del  secondo  comma  dell'art. 288, del Codice medesimo,
modificato con l'art. 1 del regio decreto 22 maggio 1941, n. 593.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 23 agosto 1946

                              DE NICOLA

                                               NENNI - SCELBA - GULLO
                                                            - CORBINO

Visto, il Guardasigilli: GULLO
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 8 ottobre 1946
  Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 27. - FRASCA