PRINCIPE DI PIEMONTE 
                   LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
  Visto il R. decreto 31 gennaio 1929, n. 144; 
  Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; 
  Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio  1945,  n.
58; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta del Ministro segretario  di  Stato  per  gli  affari
dell'interno Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  Il comune di Castiglione dei Genovesi, aggregato con R. decreto  31
gennaio 1929,  n.  144,  al  comune  di  S.  Cipriano  Picentino,  e'
ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore
del decreto medesimo. 
  Il   Prefetto   di   Salerno,   sentita   la   Giunta   provinciale
amministrativa, provvedera' al regolamento dei rapporti  patrimoniali
e finanziari fra i Comuni suddetti.