PRINCIPE DI PIEMONTE LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; Visto il R. decreto 31 gennaio 1929, n. 144; Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Art. 1. Il comune di Castiglione dei Genovesi, aggregato con R. decreto 31 gennaio 1929, n. 144, al comune di S. Cipriano Picentino, e' ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo. Il Prefetto di Salerno, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvedera' al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni suddetti.