UMBERTO DI SAVOIA 
                         PRINCIPE I PIEMONTE 
                   LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
  Visto il R. decreto 15 aprile 1928, n. 979; 
  Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; 
  Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio  1945,  n.
58; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta del Ministro segretario  di  Stato  per  gli  affari
dell'interno; 
  Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  Il comune di Acquaviva d'Isernia, aggregato al comune di Forli  del
Sannio con R. decreto 15 aprile 1928, n. 979, e' ricostituito con  la
circoscrizione  preesistente  all'entrata  in  vigore   del   decreto
medesimo. 
  Il  Prefetto  di  Campobasso,   sentita   la   Giunta   provinciale
amministrativa, provvedera', al regolamento dei rapporti patrimoniali
e finanziari fra i Comuni suddetti.