UMBERTO DI SAVOIA PRINCIPE I PIEMONTE LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; Visto il R. decreto 15 aprile 1928, n. 979; Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Art. 1. Il comune di Acquaviva d'Isernia, aggregato al comune di Forli del Sannio con R. decreto 15 aprile 1928, n. 979, e' ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo. Il Prefetto di Campobasso, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvedera', al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni suddetti.