UMBERTO DI SAVOIA PRINCIPE DI PIEMONTE LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 305; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 22 settembre 1945, n. 637; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 690; Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58; Udito il parere della Consulta Nazionale; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col Ministro Segretario di Stato per il tesoro; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Art. 1. E' autorizzata la spesa di L. 2.897.000.000 per provvedere nella citta' e nella provincia di Napoli ad opere di riparazione di danni di guerra nei limiti appresso indicati: a) per demolizioni e sgombero di macerie............L. 50.000.000 b) per riparazione e ricostruzione di edifici pub- blici dello Stato, della Provincia e dei Comuni.." 535.000.000 c) alla costruzione di ricoveri stabili per le persone rimaste senza tetto......................" 780.000.000 d) alla riparazione e ricostruzione di fabbricati danneggiati o distrutti di proprietà dell'Isti- tuto provinciale per le case popolari, nonchè al completamento di fabbricati dell'istituto medesimo la cui costruzione sia rimasta sospesa in dipen- denza della guerra................................" 200.000.000 e) per il ripristino di pubblici servizi di elettri- cità tramviari e telefonici, compresi gli impianti dell'Ente autonomo Volturno......................." 347.000.000 f) per il ripristino di ospedali e di opere igieniche........................................." 85.000.000 g) per la riparazione e ricostruzione di chiese e di edifici di istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza...................................." 200.000.000 h) per la riparazione e sistemazione di strade comu- nali e provinciali................................" 700.000.000 ---------------- L. 2.897.000.000 ---------------- La suindicata somma sara' inscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per lire 497 milioni nell'esercizio 1945-46 e per lire un miliardo e duecento milioni in ciascuno degli esercizi 1946-47 e 1947-48. Per l'esecuzione a cura dello Stato dei lavori di competenza della provincia, dei comuni, di istituzioni pubbliche di beneficenza e di enti pubblici di assistenza si applicano le disposizioni dell'articolo 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 690. Gli interventi di cui alla lettera e) del presente articolo assorbono gli indennizzi eventualmente spettanti per danni di guerra. A tal fine il Genio civile dara' comunicazione delle somme erogate all'intendenza di finanza di Napoli.