UMBERTO DI SAVOIA
                        PRINCIPE DI PIEMONTE
                   LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata;
  Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 305;
  Visto  il  decreto  legislativo  Luogotenenziale 22 settembre 1945,
n. 637;
  Visto  il  decreto  legislativo  Luogotenenziale  12 ottobre  1945,
n. 690;
  Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
  Visto  il  decreto  legislativo  Luogotenenziale  1° febbraio 1945,
n. 58;
  Udito il parere della Consulta Nazionale;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Ministro  Segretario  di  Stato  per i lavori
pubblici, di concerto col Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
  Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

                               Art. 1.

  E'  autorizzata  la  spesa di L. 2.897.000.000 per provvedere nella
citta'  e  nella provincia di Napoli ad opere di riparazione di danni
di guerra nei limiti appresso indicati:

a) per demolizioni e sgombero di macerie............L.    50.000.000
b) per riparazione e ricostruzione di edifici pub-
   blici dello Stato, della Provincia e dei Comuni.."    535.000.000
c) alla costruzione di ricoveri stabili per le
   persone rimaste senza tetto......................"    780.000.000
d) alla riparazione e ricostruzione di fabbricati
   danneggiati o distrutti di proprietà dell'Isti-
   tuto provinciale per le case popolari, nonchè al
   completamento di fabbricati dell'istituto medesimo
   la cui costruzione sia rimasta sospesa in dipen-
   denza della guerra................................"   200.000.000
e) per il ripristino di pubblici servizi di elettri-
   cità tramviari e telefonici, compresi gli impianti
   dell'Ente autonomo Volturno......................."   347.000.000
f) per il ripristino di ospedali e di opere
   igieniche........................................."    85.000.000
g) per la riparazione e ricostruzione di chiese e di
   edifici di istituzioni pubbliche di assistenza e
   di beneficenza...................................."   200.000.000
h) per la riparazione e sistemazione di strade comu-
   nali e provinciali................................"   700.000.000
                                                    ----------------
                                                    L. 2.897.000.000
                                                    ----------------
  La suindicata somma sara' inscritta nello stato di previsione della
spesa  del  Ministero  dei  lavori  pubblici,  per  lire  497 milioni
nell'esercizio  1945-46  e per lire un miliardo e duecento milioni in
ciascuno degli esercizi 1946-47 e 1947-48.
  Per  l'esecuzione a cura dello Stato dei lavori di competenza della
provincia,  dei  comuni, di istituzioni pubbliche di beneficenza e di
enti   pubblici   di   assistenza   si   applicano   le  disposizioni
dell'articolo  4  del  decreto legislativo Luogotenenziale 12 ottobre
1945, n. 690.
  Gli  interventi  di  cui  alla  lettera  e)  del  presente articolo
assorbono gli indennizzi eventualmente spettanti per danni di guerra.
A  tal  fine  il Genio civile dara' comunicazione delle somme erogate
all'intendenza di finanza di Napoli.