IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

  Visto  il  regio decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739, sulla nomina
di commissari straordinari agli enti pubblici;
  Visto  il  decreto legislativo luogotenenziale 6 settembre 1944, n.
207,  sulla  nomina  di  commissari  straordinari  per la gestione di
imprese editoriali;
  Visto  il decreto legislativo luogotenenziale 12 settembre 1944, n.
222,  sulla  nomina  di  commissari straordinari alle aziende ed agli
istituti di credito;
  Visto  il  decreto  legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n.
420,  sulla  nomina  di  commissari  e di sindacatori per la gestione
delle imprese private concessionarie di pubblici servizi o di beni di
pertinenza dello Stato o che esercitano una attivita' riconosciuta di
interesse   generale,   nonche'   di   societa'   che   fruiscono  di
finanziamenti o di partecipazioni o garanzie da parte dello Stato;
  Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n.
151;
 Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro
per l'interno, di concerto con i Ministri per la grazia, e giustizia,
per  le  finanze,  per  il  tesoro,  per  i  lavori  pubblici,  per i
trasporti, e per l'industria e il commercio;

                      HA SANZIONATO E PROMULGA:

                               Art. 1.

  I  termini  stabiliti dall'art. 3 del regio decreto-legge 21 agosto
1943,  n.  739,  dall'art.  2,  comma  primo, del decreto legislativo
luogotenenziale 6 settembre 1944, n. 207, e dall'art. 2, comma primo,
del  decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 420, per
la  cessazione  delle  gestioni  straordinarie  affidate a commissari
dall'autorita' governativa, sono prorogati sino al 31 dicembre 1946.