IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO Visto il regio decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739, sulla nomina di commissari straordinari agli enti pubblici; Visto il decreto legislativo luogotenenziale 6 settembre 1944, n. 207, sulla nomina di commissari straordinari per la gestione di imprese editoriali; Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 settembre 1944, n. 222, sulla nomina di commissari straordinari alle aziende ed agli istituti di credito; Visto il decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 420, sulla nomina di commissari e di sindacatori per la gestione delle imprese private concessionarie di pubblici servizi o di beni di pertinenza dello Stato o che esercitano una attivita' riconosciuta di interesse generale, nonche' di societa' che fruiscono di finanziamenti o di partecipazioni o garanzie da parte dello Stato; Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per la grazia, e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per i lavori pubblici, per i trasporti, e per l'industria e il commercio; HA SANZIONATO E PROMULGA: Art. 1. I termini stabiliti dall'art. 3 del regio decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739, dall'art. 2, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 6 settembre 1944, n. 207, e dall'art. 2, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 420, per la cessazione delle gestioni straordinarie affidate a commissari dall'autorita' governativa, sono prorogati sino al 31 dicembre 1946.