UMBERTO DI SAVOIA PRINCIPE DI PIEMONTE LUOGOTENENZIALE GENERALE DEL REGNO In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Udito il parere della Consulta Nazionale; Sulla proposta del Ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze, per il tesoro, per la marina, per i trasporti e per il lavoro e la previdenza sociale; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Art. 1. E' autorizzata la spesa di lire un miliardo e cinquecentomilioni per l'esecuzione, a cura e spese dello Stato, dei lavori occorrenti per la riparazione dei danni causati dalle azioni belliche alle opere ed agli impianti del porto di Napoli. La somma predetta sara' stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per lire duecentocinquantamilioni nell'esercizio 1945-46, per lire cinquecentomilioni in ciascuno degli esercizi 1946-47 e 1947-48 e per lire duecentocinquantamilioni nell'esercizio 1948-49.