UMBERTO DI SAVOIA
                        PRINCIPE DI PIEMONTE
                 LUOGOTENENZIALE GENERALE DEL REGNO

  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata;
  Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
  Visto  il  decreto  legislativo  Luogotenenziale  1° febbraio 1945,
n. 58;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  Udito il parere della Consulta Nazionale;
  Sulla  proposta  del  Ministro  segretario  di  Stato  per i lavori
pubblici,  di  concerto  con  i  Ministri  Segretari  di Stato per le
finanze,  per  il  tesoro,  per  la  marina, per i trasporti e per il
lavoro e la previdenza sociale;
  Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

                               Art. 1.

  E'  autorizzata  la  spesa di lire un miliardo e cinquecentomilioni
per  l'esecuzione,  a cura e spese dello Stato, dei lavori occorrenti
per la riparazione dei danni causati dalle azioni belliche alle opere
ed agli impianti del porto di Napoli.
  La  somma  predetta sara' stanziata nello stato di previsione della
spesa    del    Ministero    dei    lavori    pubblici    per    lire
duecentocinquantamilioni    nell'esercizio    1945-46,    per    lire
cinquecentomilioni in ciascuno degli esercizi 1946-47 e 1947-48 e per
lire duecentocinquantamilioni nell'esercizio 1948-49.