UMBERTO DI SAVOIA 
                        PRINCIPE DI PIEMONTE 
                   LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
  Visto il R. decreto 9 febbraio 1928, n. 232; 
  Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; 
  Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio  1945,  n.
58; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta del Ministro Segretario  di  Stato  per  gli  affari
dell'interno; 
  Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  I comuni di Bellona e Vitulazio riuniti in unico comune  denominato
Villa  Volturno  con  R.  decreto  9  febbraio  1928,  n.  232,  sono
ricostituiti con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore
del decreto medesimo. 
  Il   Prefetto   di   Caserta,   sentita   la   Giunta   provinciale
amministrativa, provvedera' al regolamento dei rapporti  patrimoniali
e finanziari fra i Comuni suddetti.