UMBERTO DI SAVOIA PRINCIPE DI PIEMONTE LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, sulle sanzioni contro il fascismo, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 22 aprile 1945, n. 142, concernente l'istituzione di Corti straordinarie di assise per i reati di collaborazione con i tedeschi, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 195, relativo alla punizione dell'attivita' fascista nell'Italia liberata; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1945, n. 625, portante modificazioni alle norme sulle sanzioni contro il fascismo; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 149, per l'applicazione di sanzioni a carico dei fascisti politicamente pericolosi; Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58; Vista, la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto, con tutti i Ministri; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Art. 1. In tutto il territorio dello Stato gli organi e le procedure per la repressione dei delitti preveduti dal titolo primo del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, in rapporto all'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 22 aprile 1945, n. 142, e del decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 195, sono regolati dalle norme seguenti.